Fisco e contabilità

Canoni per le telecomunicazioni, conto giudiziale e incentivi legali: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

RINEGOZIAZIONE DEI CANONI DEI TRALICCI PER TELECOMUNICAZIONI
In relazione alla rinegoziazione del canone di locazione di un traliccio sul proprio territorio, finalizzato all'installazione di dispositivi di diffusione, le considerazioni di carattere privatistico nella gestione di un contratto, pur riconosciute dall'articolo 1, comma 1 bis della legge 241/1990, non possono astrarre dalla necessità, da parte del Comune stesso, di aderire ai principi di trasparenza, concorrenzialità e di efficiente gestione delle risorse pubbliche, stante il suo obbligo di valorizzarle nella misura massima possibile, nel rispetto anche della disciplina europea agli aiuti di Stato. Nell'esercitare la propria discrezionalità nelle scelte, il Comune dovrà eventualmente assicurarsi la disponibilità di risorse atte a garantire le minori entrate, nonché fornire - lungo le linee sopra delineate - adeguata motivazione alle decisioni prese.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 129/2021

CONTO GIUDIZIALE DEI TITOLI AZIONARI
I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'articolo 20, lettera c), del Rd 827/1924, esteso agli enti locali dall'articolo 93 del Tuel. Il conto deve essere reso anche per i titoli cosiddetti "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio; in queste ipotesi, il soggetto obbligato non è il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma colui che è stato incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista delle società partecipate.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CALABRIA - SENTENZA N. 220/2021

INCENTIVI LEGALI E LIMITI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Già nella vigenza della norma dettata dall'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010 le Sezioni riunite in sede di controllo avevano affermato che le risorse destinate a remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna erano da ritenersi escluse dall'ambito applicativo del limite complessivo al trattamento accessorio del personale, posto dalla norma in parola. Ciò in quanto si tratta di risorse «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti». Gli orientamenti maturati dopo l'avvento del Dl 90/2014 sono concordi nel ritenere che, per tutti i compensi professionali ai legali interni, non possano trovare applicazione i generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale, ma quelli, specifici, contenuti nella stessa disciplina (che impongono, a livello complessivo, di non superare lo stanziamento dell'esercizio 2013, oltre che, su un piano individuale, l'ammontare della retribuzione annua del dipendente e il tetto massimo dello stipendio di primo presidente della Corte di cassazione).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 76/2021

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