Capacità assunzionali, incarichi e concessione di immobili: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Capacità assunzionali
Per gli enti che rispettano il valore soglia previsto dall’articolo 4 del Dm del 17.03.2020, nella determinazione della percentuale incrementale individuata dall’articolo 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’articolo 4, non realizzano le condizioni del successivo articolo 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. L’analisi del quadro normativo, inoltre, porta a escludere la configurabilità di una “intenzione” del “legislatore” tesa a escludere dagli aggregati di calcolo della spesa di personale, rilevante per l’articolo 33, dell’indennità di vacanza contrattuale.
Sezione delle Autonomie della Corte dei conti - Deliberazione n. 19/2024
Assunzioni 110 e vincoli in materia di personale
La spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 va considerata entro il limite di previsto all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006. Negli stessi termini si pone la soluzione al secondo quesito, in punto di impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex articolo 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, a tenore del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)». Di contro, a diverse conclusioni, in senso negativo, occorre pervenire rispetto all’indennità a personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere. La circostanza che questa indennità costituisca una voce di costo del trattamento economico fondamentale la rende ontologicamente differente dalle altre componenti accessorie e, per l’effetto, estranea al perimetro di applicazione dei limiti della spesa relativa al salario accessorio, permanendo unicamente i tetti complessivi imposti alla spesa per il personale ex articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 233/2024
Concessione di immobile a studio medico
La concessione di un immobile di proprietà dell’ente comunale a uno studio medico associato a un corrispettivo inferiore a quello di mercato giustificato dal fatto di incrementare la presenza di medici di medicina generale sul territorio e di rendere maggiormente fruibile il servizio da parte dei soggetti fragili deve sottostare a una rigorosa valutazione in termini di bilanciamento degli interessi pubblici in gioco ed in particolare quello volto a garantire un’economica, trasparente ed efficiente gestione del patrimonio pubblico e quello del perseguimento di un interesse pubblico indiretto (articolo 13 del Tuel), quale quello afferente ai servizi di medicina generale. La concessione in uso “sostanzialmente” gratuito del bene pubblico deve essere qualificata quale attribuzione di un vantaggio economico a favore di un soggetto privato – quale sarebbe, nel nostro caso, lo studio medico associato – ed in quanto tale ricadrebbe nell’applicazione dell’articolo 12 della legge 241/90.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 234/2024