Fisco e contabilità

Caro bollette, tutti i limiti per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Una possibilità che deve essere valutata alla luce dei principi contabili

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di Alessandro Festa e Elena Masini

Il decreto legge varato dal Governo per fronteggiare il caro energia mette in sicurezza solo in parte i bilanci locali. Il fondo di 250 milioni destinato a comuni (200 milioni) e province (50 milioni) per porre rimedio ai rincari di luce e gas (e quindi garantire la continuità dei propri servizi) difficilmente – secondo l'Anci - sarà sufficiente a coprire le maggiori spese che saranno necessarie per l'approvvigionamento energetico (stimate in circa 550 ml). Gli enti quindi si stanno attivando per individuare leve alternative di finanziamento, che impattino il meno possibile sull'esercizio 2022 appena avviato. Una soluzione a cui guardano con estremo favore sia i responsabili finanziari che gli amministratori è quella di accantonare nel risultato di amministrazione 2021 in corso di definizione delle specifiche somme per pagare gli aumenti di spesa delle bollette, alleggerendo così la gestione di competenza. Soluzione che ovviamente interessa coloro che dispongono di risorse libere da destinare allo scopo e che non sono soggetti ai limiti per l'applicazione dell'avanzo previsti dall'articolo 1, commi 897-899, della legge 145/2018. Questa possibilità, tuttavia, deve essere valutata alla luce dei principi contabili, in particolare quello della contabilità economica di cui all'allegato 4/3 al Dlgs 118/2011 e dell'Oic n. 31, per evitare che le poste violino il principio di competenza, sotto l'insegna del principio della prudenza e della salvaguardia degli equilibri.

Fondo oneri spese future
I fondi per oneri rappresentano accantonamenti di risorse per passività certe, di cui non si conosce l'entità o la data di maturazione. Il punto 6.4, lettera a) del pc 4/3 collega tali fondi a obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o ad altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Casi tipici di tali spese sono rappresentati dal fondo manutenzioni cicliche e dal fondo perdite società partecipate. Andando a vedere l'OIC n. 31, il fondo per oneri trova una definizione analoga. Esso viene ricollegato a «passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi». Solo se il grado di avveramento è probabile si dispone l'accantonamento. In sostanza, il fondo per oneri è funzionale a dare rappresentazione e copertura a spese (o costi, in chiave economica) di competenza dell'esercizio con manifestazione futura, che presentino le seguenti caratteristiche:
• natura determinata;
• esistenza certa, probabile;
• ammontare o data di esigibilità indeterminata;
• stima attendibile della passività.
L'aggettivo "futuri" posto accanto a tali oneri, quindi, non deve far pensare che sia possibile accantonare nell'avanzo somme che sono di competenza degli esercizi successivi. Tale termine è da riferire alla sola manifestazione finanziaria o numeraria, mentre deve essere sempre rispettato il principio di competenza economica che prevede che gli oneri siano iscritti in bilancio nell'esercizio in cui si ipotizza siano correlati ai proventi realizzati o, comunque, connessi alla gestione svolta nell'arco temporale di riferimento.
Non appare quindi corretto accantonare somme in avanzo semplicemente per sterilizzare gli aumenti di spesa di luce e gas (ma ciò vale per qualsiasi altra tipologia) cha, invece, avranno competenza negli esercizi futuri. Ciononostante, si ritiene possibile accantonare a tale scopo le economie di spesa sui capitoli delle utenze registrate nel 2021, in considerazione del fatto che tali risorse hanno già avuto una destinazione impressa dal consiglio comunale (che ha approvato il bilancio) e dalla giunta (che le ha finalizzate allo scopo nel Peg). A maggior ragione se non sono pervenute le bollette dovute a tutto il 31 dicembre, dato che l'ordinamento vieta di mantenere a residuo somme che non hanno i requisiti della certezza e della liquidità. Tali accantonamenti potranno essere applicati al nuovo bilancio per finanziare le spese delle utenze ma non potranno essere liberati fino al rendiconto 2022.

L'utilizzo dell'avanzo libero per gli aumenti di spesa
In ogni caso, pur non potendo accantonare avanzo al di fuori dell'ipotesi sopra evidenziata, resta ferma la possibilità per gli enti di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero, nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 187 del Tuel, per finanziare spese correnti non ricorrenti, categoria alla quale appartengono per il momento i rincari delle utenze del 2022. È evidente, tuttavia, che se tali aumenti diventassero strutturali, dal 2023 non sarebbe più possibile considerare non ricorrente tale spesa. Uno scenario che nessuno, ovviamente, si auspica, sebbene sia noto come la crisi energetica non trovi, nell'immediato, soluzioni facili.

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