Cassazione, legittimo l'utilizzo del fondo per la retribuzione di risultato a favore dei dirigenti con contratto a termine
Va determinato tenendo conto delle sole posizioni di vertice effettivamente coperte nell'organico dell'ente
Nelle autonomie locali il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza va determinato tenendo conto delle sole posizioni di vertice effettivamente coperte nell'organico dell'ente, di modo che le risorse del fondo in questione sono destinate a finanziare sia le indennità spettanti al personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia quelle spettanti ai dirigenti assunti con contratto a termine. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 13929/2022.
Il fatto
Un Comune capoluogo è stato chiamato in giudizio da quaranta dirigenti con contratto a tempo indeterminato perché l'ente locale, a partire dall'anno 2002, non aveva più interamente erogato a loro favore le risorse del fondo previsto dal Ccnl di riferimento per la retribuzione di posizione e di risultato, dato che il fondo era stato utilizzato per pagare le medesime voci retributive anche ai dirigenti comunali assunti con contratto a tempo determinato. Il tribunale adito aveva ritenuto illegittima la decurtazione del fondo in relazione alle somme erogate a detto titolo ai dirigenti con contratto a termine, e aveva condannato il Comune al risarcimento dei ricorrenti.
In seguito l'ente aveva però ottenuto il rigetto della domanda da parte della Corte d'appello, che si era attenuta alla precedente sentenza della Cassazione n. 9645/2012 in materia.
In tale contesto, la Suprema Corte ha svolto un'accurata disamina del Ccnl relativo all'area dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali del 1999, giungendo ad asserire che nella determinazione del fondo ivi previsto per la retribuzione di posizione e di risultato «deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell'organico dell'ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato».
Il contenimento della spesa pubblica
Secondo la Sezione, questa lettura della norma del contratto risulta coerente sia con l'articolo 1, lettera b), del Dlgs 165/2001, sia con l'articolo 97 della Costituzione, dacché una limitazione dell'incremento finanziario del fondo alle sole posizioni organizzative effettivamente ricoperte realizza un chiaro intento di contenimento della spesa pubblica.
Per quanto poi riguarda l'interpretazione volta a estendere l'utilizzo del fondo anche per le indennità dei dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato, il collegio ha evocato una nota dell'Aran del 16 novembre 2009, secondo cui l'impiego del fondo doveva aver luogo anche nell'ipotesi di copertura delle posizioni dirigenziali mediante il ricorso alla tipologia dei contratti a termine.
Quanto alla specifica fonte normativa per l'assunzione dei dirigenti a termine – ossia l'articolo 110 del Tuel – la Suprema Corte ha ritenuto che la stessa non sia di ostacolo all'inclusione di tali dirigenti nel riparto delle risorse del fondo. È ben vero che il comma 3 del disposto prevede che il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam per i dirigenti a termine «sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale», ma i giudici hanno ritenuto che, in una prospettiva di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, ciò non escluda la possibilità di fare ricorso al fondo per il pagamento delle voci retributive accessorie cui lo stesso è preordinato.