Personale

Categorie, ordinamenti, progressioni: tutte le novità del contratto 2019/21

Anche negli enti locali possibili promozioni in deroga al titolo di studio fino al 2025

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Con il nuovo contratto 2019/21 arriva finalmente l’agognata riforma della classificazione del personale nelle funzioni locali (NT+ Enti locali & edilizia del 5 agosto). In luogo delle vecchie categorie A, B, C e D, vengono introdotte quattro aree corrispondenti ad altrettanti livelli di conoscenze e competenze. A prima vista l’impostazione non differisce molto dal passato: la categoria A viene definita «area degli operatori», la B degli «operatori esperti» mentre la C e la D rispettivamente degli «istruttori» e dei «funzionari e dell’elevata qualificazione». Ma in questa continuità il contratto risolve alcuni annosi problemi.

Nella categoria B erano previste due diverse posizioni economiche iniziali di accesso, definite in gergo come B1 e B3 giuridici. Con il nuovo sistema di classificazione questa distinzione viene superata in quanto tutti i dipendenti di categoria B confluiscono nell’area degli operatori esperti. Per garantire il trattamento accessorio dei vecchi B3 giuridici il fondo verrà aumentato del differenziale stipendiale con i B1. Dopo che il contratto del 2018 aveva superato la distinzione tra D1 e D3, il nuovo accordo completa l’opera sopprimendo anche la suddivisione all’interno della categoria B. Il superamento dei due diversi profili di accesso dovrebbe risolvere la questione relativa al corretto inquadramento degli operatori socio assistenziali che le nuove declaratorie collocano nell’area degli operatori esperti mentre in passato si discuteva, anche sulla base dei diversi ordinamenti regionali, se dovevano essere inquadrati in B1 o in B3.

Un altro grande capitolo riguardava la classificazione del personale infermieristico e di quello educativo. Sulla base del vecchio ordinamento questi profili ricadevano nella categoria C anche se, con l’evoluzione normativa, lo svolgimento delle mansioni richiedeva il diploma di laurea (almeno triennale) creando una contraddizione tra declaratorie e requisito di accesso. Il contratto disegna un nuovo quadro di riferimento prevedendo che i nuovi assunti dovranno essere inquadrati nell’area dei funzionari (ex categoria D) mentre il personale in servizio alla data di applicazione del nuovo ordinamento rimane, a esaurimento, nell’area degli istruttori (ex categoria C). Peraltro sono previste norme transitorie per agevolare la progressione all’area superiore.

Infine il contratto aggiorna le progressioni tra le aree a seguito della modifica dell’articolo 52, comma 1-bis del Dlgs 165/2001 che rimandava alla contrattazione, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, la valorizzazione delle esperienze e delle professionalità maturate. Il testo introduce una norma transitoria che consente la progressione tra le aree in deroga agli ordinari requisiti di accesso, compreso il titolo di studio, per chi è in possesso di un’esperienza maturata nell’area di provenienza. In pratica un istruttore potrà accedere all’area dei funzionari anche senza laurea se ha un certo numero di anni di esperienza nell’area di provenienza o nella vecchia categoria C. Le procedure, definite dall’ente, devono essere attuate entro il 2025 garantendo comunque l’accesso dall’esterno di almeno il 50% del fabbisogno di personale. Di fatto si tratta della riproposizione delle vecchie progressioni verticali effettuate in deroga al titolo di studio e con procedura selettiva riservata agli interni.

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