Fisco e contabilità

Certificazione Unica 2023, anche gli enti locali sono chiamati all'adempimento entro il 16 marzo

Vanno inviate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e ai redditi diversi

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di Federico Gavioli

Per il periodo d'imposta 2022, i sostituti d'imposta, tra cui anche gli enti locali, devono trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo.

Va ricordato, inoltre, che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023.

La Certificazione Unica 2023 dei sostituti d'imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Come si presenta la certificazione
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
b) tramite un intermediario abilitato in base all'articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito dell'agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Le sanzioni
Nei confronti del sostituto di imposta, tra cui rientra anche l'ente locale, per ogni certificazione unica omessa, tardiva o errata è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro per singolo adempimento con il limite massimo di 50.000 euro. Nell'ipotesi in cui sia trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni, non si incorre in nessuna sanzione.

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