Codice appalti, le Unioni dribblano per un anno l'ostacolo qualificazione
Dall'Anci nuovo Quaderno Operativo sulla riforma «efficace» dal 1° luglio
La prima fase applicativa del nuovo codice dei contratti comporta per gli enti locali lo sviluppo di procedure con alcune regole critiche, nonchè l'adeguamento degli atti amministrativi e regolativi delle procedure di affidamento.
L'acquisizione di efficacia dal 1° luglio della gran parte delle disposizioni delDlgs 36/2023 ha numerose implicazioni, sia per la ridefinizione di vari passaggi delle procedure di affidamento sia per le innovazioni aspetti organizzativi nella gestione degli appalti e dei contratti di partenariato pubblico-privato.
Alcune disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici forniscono peraltro un quadro più strutturato degli elementi di regolazione dei principali strumenti di gestione delle procedure, al quale le amministrazioni devono rifarsi, precisando negli articoli 82 e 87 i dati distintivi degli atti regolativi delle gare (bando, lettera di invito e disciplinare) e di quelli destinati a regolare il futuro rapporto tra le parti, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico (capitolato speciale e condizioni contrattuali).
In tali documenti rilevano peraltro anche novità che incidono su aspetti particolari delle operazioni di gara, come ad esempio il termine minimo di cinque giorni dato all'operatore economico per integrare dichiarazioni e documenti mediante il soccorso istruttorio (permanendo il termine massimo a dieci giorni).
Lo sviluppo della procedura di qualificazione oltre il 1° luglio porterà molte amministrazioni a poter operare sino al completamento della stessa solo entro la soglia dell'affidamento diretto per beni e servizi (140.000 euro) e al di sotto dei 500.000 euro per i lavori (risultando in tal caso esperibili, oltre la soglia dei 150.000 euro, anche procedure negoziate senza bando.
In tali casi gli enti devono comunque ricondurre agli atti di affidamento diretto le specifiche indicazioni desumibili dall'articolo 17, comma 2, focalizzando nella motivazione il percorso che ha consentito di individuare l'operatore economico affidatario, e dalle previsioni dell'articolo 50, soprattutto in relazione all'evidenziazione del requisito delle pregresse esperienze.
Le determinazioni a contrarre, sia per gli appalti soprasoglia che per quelli sottosoglia, sono caratterizzate da un articolato quadro motivazionale, che definisce i principali elementi di sviluppo della procedura e le scelte strategiche adottate dall'amministrazione, come ad esempio, la limitazione della quota di attività subappaltabili, il lotto unico oppure le ragioni tecniche che hanno condotto alla scelta dell'appalto integrato.
L'Anci ha predisposto un quaderno operativo, che fornisce un ampio quadro di analisi delle principali novità introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici, con focalizzazione sulla programmazione, sulla progettazione e soprattutto sulla fase di affidamento.
Il quaderno fornisce anche alcuni schemi di atti per le procedure sottosoglia, nonché due schemi di convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra le unioni di comuni (che possono operare nella prima fase applicativa del Codice come stazioni appaltanti qualificate con riserva) e i singoli enti.