Comitato dei garanti, esclusi i segretari comunali
La risposta del ministero dell'Interno alla richiesta di una organizzazione sindacale
Il contratto nazionale dell'area delle funzioni locali del 17 dicembre 2020 non riconosce la possibilità ai segretari comunali e provinciali di costituire il Comitato dei garanti. Così si è espresso il ministero dell'Interno con il parere protocollo n. 9795/2021.
L'articolo 22 del Dlgs 165/2001, in combinato disposto con l'articolo 27 dello stesso decreto, prevede l'istituzione presso ogni amministrazione di un comitato dei garanti, quale specifico organismo, che, in posizione di terzietà e di autonomia rispetto sia all'ente che al dirigente, interviene in tutti i casi di adozione nei confronti dei dirigenti di provvedimenti sanzionatori relativi alla responsabilità dirigenziale.
Se da una parte l'organismo in questione ha avuto per i dirigenti degli enti locali già una regolamentazione organica nella vecchia disciplina contrattuale (articolo 15 del contratto del 23 dicembre 1999, come modificato dall'articolo 14 del contratto del 22 febbraio 2006), per i segretari comunali e provinciali ciò è sempre mancato.
Il contratto nazionale del 17 dicembre 2020, che ha, per la prima volta, raggruppato insieme la disciplina contrattuale dei dirigenti degli enti locali con quella dei segretari comunali e provinciali, ha dedicato uno specifico articolato alla costituzione e funzionamento del comitato dei garanti.
L'articolo 50 ha così previsto che gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono il collegio dei garanti secondo le previsioni dell'articolo 22 del Dlgs 165/2001, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, e ne disciplinano la composizione e il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.
Una organizzazione sindacale ha chiesto al ministro dell'Interno di provvedere alla nomina del comitato dei garanti dei segretari comunali e provinciali al fine di assicurare l'adeguato contraddittorio nelle eventuali instaurande procedure di accertamento di responsabilità dirigenziale a carico dei segretari.
La risposta del ministero dell'Interno non si è fatta attendere. Nella nota protocollo n. 9795/2021, il Viminale informa che sulla questione è stato acquisito specifico parere dall'Aran (dello scorso 3 giugno) con il quale viene rilevato che la disposizione dell'articolo 50 del contratto del 17 dicembre 2020 è riferibile, stante il disposto dell'articolo 43 dello stesso contratto, esclusivamente ai dirigenti (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato) degli enti locali e non anche ai segretari comunali e provinciali.
La replica dell'organizzazione sindacale è arrivata subito, ritenendo la condotta del Viminale giuridicamente infondata.
La doverosità di costituire il comitato dei garanti per i segretari comunali e provinciali non deriva dall'applicazione di una norma contrattuale (l'articolo 50 per l'esattezza) ai segretari comunali e provinciali ma da una specifica disposizione di legge (articoli 21 e 22 del Dlgs 165/2001), che prevede la necessità dell'audit del medesimo comitato qualora si dovesse azionare la cosiddetta responsabilità dirigenziale nei confronti dei segretari. É evidente, precisano i sindacati, che l'assenza di tale istituto vizierebbe dalla base ogni eventuale procedimento avviato.