Commette il reato il direttore lavori che dichiara un falso intervento sugli impianti
La questione trattata dalla Cassazione riguarda anche le dischiarazioni necessarie ad accedere al superbonus del 110%
L'accesso al super bonus edilizio del 110% è subordinato alla redazione di documenti tecnici, destinati alla pubblica amministrazione, per attestare la veridicità dei lavori svolti e tra questi rientra la relazione sull'impianto termico. La questione si pone anche per gli amministratori di condomino i quali ottengono dall'assemblea la nomina di direttori di tali lavori: anch'essi sono tenuti a redigere relazioni veritiere delle opere compiute.
La Corte di Cassazione (sent. n. 5896/2021) ha dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende, il ricorso di un geometra avverso una sentenza la quale lo aveva riconosciuto responsabile , quale esercente un servizio di pubblica necessità, del reato di falso di una certificazione amministrativa (art. 481 c.p.).
Invero il ricorrente era stato condannato poiché aveva redatto la relazione tecnica di un impianto termico, prevista dalla legge 10/1991, dichiarando, contrariamente al vero, che l'impianto di riscaldamento non era stato modificato. Il giudice di legittimità non ha ritenuto grossolano il falso perché l'art. 28 della legge n. 10/1991, in vigore al tempo del fatto, prevedeva la presentazione al Comune di una relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni previste in materia di certificazioni energetiche. La falsa dichiarazione, da parte del ricorrente, della mancata modifica dell'impianto di riscaldamento rappresentava un dato rilevante sotto il profilo tecnico – qualitativo, per affermare che le opere eseguite fossero relative a modeste costruzioni civili, per le quali il geometra era abilitato. Quindi la falsa dichiarazione del geometra era idonea ad ingannare l'amministrazione comunale. Pertanto, giustamente il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, per il reato di falso, poiché egli ha volutamente negato, contrariamente al vero, che l'impianto termico non fosse stato modificato. Il giudice ha specificato che la condotta del ricorrente integrasse il reato di falso, a prescindere dal possesso delle sue competenze tecniche, poiché asseverava la mancata esecuzione di lavori alla cui esecuzione non era abilitato.
In particolare, la Corte di appello affermava che il ricorrente, in qualità di geometra, non fosse abilitato ad occuparsi di questioni relative agli impianti termotecnici previsti dalla legge n. 10/1991, ma, ugualmente, quale direttore dei lavori, dichiarava al comune, nella relazione ex art. 28 della legge n. 10/1991, contrariamente al vero, che tra le opere svolte non vi fosse stata la modifica dell'impianto di riscaldamento. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è concorde nel ritenere, ai sensi del R.D. n. 274/1929, che per considerare modesta una costruzione, come tale rientrante nella competenza dei geometri, occorre valutare la struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono comportare la soluzione di problemi particolari che sono devoluti a professionisti di rango superiore. In definitiva la dichiarazione del ricorrente era idonea ad ingannare il Comune a cui era rivolta.