Personale

Con la riforma concorsi digitalizzati anche nei Comuni piccoli e medi

Negli enti senza aule adatte sarà necessario noleggiare gli spazi per le selezioni

immagine non disponibile

di Andrea Cubelli, Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Se l’adesione al concorso unico per gli enti locali è una facoltà, l’utilizzo del portale del reclutamento sembra diventare un obbligo, anche se non appaiono circoscritti i contorni del ricorso allo strumento.

Il decreto sui concorsi pubblici, che modifica lo storico Dpr 487/1994, si interessa anche di comuni, enti di area vasta, città metropolitane e loro aggregazioni. La precedente normativa era per gli enti locali norma di indirizzo. Nell’ambito della propria autonomia, queste amministrazioni avevano recepito nei regolamenti i principi adeguandoli alle proprie realtà o applicandoli tout court.

La riforma impone a regioni ed enti locali di conformarsi. La previsione potrebbe imporre un’osservanza stretta o lasciare uno spazio di discrezionalità in sede regolamentare.

Anche ammettendone l’obbligatorietà, il Dpr sembra di non facile attuazione negli enti locali.

La criticità maggiore è l’obbligo di redigere gli elaborati in modalità digitale.

Se questo rappresenta un mezzo per accelerare i tempi a fronte di un’ampia platea di candidati, come nei ministeri, negli enti locali si registrano concorsi con centinaia se non decine di partecipanti. Generalmente si tratta di amministrazioni piccole e medie, che non hanno a disposizione aule informatiche attrezzate e che, quindi, devono ricorrere al noleggio, con significativo aggravio di costi.

C’è poi da capire come saranno regolamentati i rapporti fra i singoli enti e la Funzione Pubblica, che dovrà gestire il portale, risultando difficilmente ipotizzabile che Palazzo Vidoni intrattenga un contatto diretto con i quasi 8mila Comuni.

Le modalità di accesso e utilizzo del portale InPA sono rimandate al decreto attuativo del ministro per la Pubblica amministrazione.

Un aspetto inspiegabile è rappresentato dalla modalità di estrazione della prova da svolgere nell’ambito della terna preparata dalla commissione esaminatrice. Il nuovo Dpr dispone che «la scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati». Come possa avvenire un sorteggio effettuato contemporaneamente da parte di due soggetti non sembra un problema di facile soluzione.

Difficilmente rispettabile sarà poi la disposizione che impone la conclusione della procedura concorsuale entro 120 giorni dall’effettuazione della prova scritta (rispetto ai sei mesi della disciplina attuale) in presenza di una candidata in gravidanza o allattamento, alla quale deve essere comunque garantita la partecipazione alle prove anche attraverso sessioni supplettive.

Viene infine stabilito che la validità delle graduatorie è fissata in due anni.

La disposizione sembra applicarsi anche agli enti locali in quanto sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Si pone il problema di coordinamento con il maggiore termine di tre anni stabilito nel Tuel.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©