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Conciliazione tempi di vita-lavoro, dall'Inps le istruzioni sui permessi legge 104 e congedo straordinario

Il messaggio, seppur rivolto al settore privato, è comunque utile alle Pa nella corretta applicazione delle nuove disposizioni

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Dopo il messaggio n. 3066 che ha riepilogato le novità del decreto legislativo n. 105/2022 in materia di paternità, maternità e congedi parentali (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 5 agosto), l'Inps ha diffuso in questi giorni il messaggio n. 3096 con il quale questa volta fa il punto della situazione sulle novità introdotte dallo stesso decreto in materia di permessi legge 104/1992 e congedo straordinario, anch'essi in vigore dal 13 agosto.

Il messaggio, seppur rivolto ai soli lavoratori del settore privato, è comunque un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Il nuovo articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, così come riformulato dal Dlgs 105/2022, si legge nel messaggio, stabilisce che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022 (entrata in vigore del Dlgs 105/2022), più soggetti aventi diritto possano richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.

In materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità le novità riguardano l'introduzione, tra i soggetti individuati in via prioritaria per la concessione del congedo, anche il «convivente di fatto», ex articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile. Nonché si stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

L'Inps precisa che ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto è necessario allegare, all'atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere.

Nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

Questa è la lettura restrittiva che ha dato l'Istituto, ancorché la formulazione letterale del disposto non indichi un termine preciso limitandosi a specificare che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia instaurata successivamente alla richiesta.

Se per i lavoratori del settore privato l'Inps promette che a breve un aggiornamento dei propri applicativi informatici per consentire la fruizione dei permessi in questione in base alla nuova disciplina, per i lavoratori della pubblica amministrazione spetterà ad ogni singolo ente aggiornare e rivedere le proprie procedure gestionali e auspicabilmente, indicazioni precise da parte della Funzione Pubblica al fine di garantire omogenee applicazioni della norma.

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