Concorsi, Anac indica la possibile soluzione al conflitto d'interesse dei segretari comunali nelle commissioni
Gli enti locali possono adottare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nel Codice di comportamento specifici obblighi di astensione
Compete all'ente verificare, in concreto, la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi in capo al segretario comunale e provinciale, nominato componente delle commissioni concorsuali, sul presupposto che laddove l'interessato sia indotto, per decisione autonoma o dell'amministrazione, ad astenersi dal procedimento, l'astensione debba essere completa, riguardando tutti gli atti del procedimento concorsuale.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012, gli enti locali possono adottare all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct) e del Codice di comportamento, in relazione alle procedure concorsuali, specifici obblighi di astensione delle figure amministrative di vertice finalizzati a evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.
Resta comunque in capo all'amministrazione comunale la possibilità di adottare misure alternative, quali ad esempio la facoltà di avvalersi, nelle commissioni concorsuali, di personale di comuni limitrofi.
Sono questi i chiarimenti forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione con il parere protocollo n. 353/2023.
Spesso nei regolamenti sulle modalità di accesso agli impieghi negli enti locali si rinvengono disposizioni che attribuiscono ai segretari comunali e provinciali il compito di presiedere le commissioni dei concorsi pubblici, in ragione del loro ruolo di garanzia e «super partes» che hanno all'interno delle amministrazioni.
Il segretario comunale è tenuto ad astenersi dal presiedere una commissione concorsuale nel caso in cui concorrano candidati con i quali lo stesso ha o abbia avuto stretti rapporti di natura lavorativa, come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti?
L'Anac rammenta che, in linea generale, nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di «conflitto di interessi», né tanto meno una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie.
Sulla questione sono le diverse interpretazioni della giustizia amministrativa e i chiarimenti forniti a suo tempo dall'Autorità ad averne tracciato il perimetro di azione.
Nel ripercorre l'excursus di tali orientamenti interpretativi, viene ricordato che la stessa Anac (delibere n. 209/2017 e n. 384/2017) ha ritenuto rilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse, un rapporto professionale sistematico, stabile e continuo, tale da lasciar presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra il candidato e il commissario.
Sulla scorta del quadro sopra descritto, nel parere si legge che è demandata all'ente la verifica, in concreto, della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi in capo al segretario comunale, nominato presidente delle commissioni concorsuali, sul presupposto che laddove l'interessato sia indotto, per decisione autonoma o per decisione dell'amministrazione, ad astenersi dal procedimento, tale astensione debba essere completa, riguardando tutti gli atti del procedimento concorsuale.
L'Autorità aggiunge il consiglio di adottare misure di maggior tutela, quale potrebbe essere l'introduzione, all'interno del Ptpct e del Codice di comportamento del comune, di specifici obblighi di astensione delle figure amministrative di vertice, finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.
Per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti dall'Anac nel Piano nazionale anticorruzione 2019 e resta, comunque, in capo all'amministrazione la possibilità di adottare misure alternative: quali ad esempio la facoltà di avvalersi di personale di comuni limitrofi.