Personale

Concorsi, al candidato assente per «calamità naturale» spetta la prova suppletiva

Un gruppo di candidati proveniente dalla stessa zona geografica era rimasto imbottigliato nel traffico autostradale

immagine non disponibile

di Pietro Alessio Palumbo

La mancata presentazione del candidato nella sede e all'orario stabiliti dal bando di concorso di norma comporta la sua automatica esclusione dalle procedure selettive. Tuttavia – ha chiarito il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 2692/2022) – non tutte le situazioni che hanno determinato l'assenza del candidato sono paragonabili a una sua effettiva volontà di rinunciare al posto di lavoro messo a concorso.

Ed è questo il caso preso in considerazione dal giudice capitolino nella vicenda trattata in cui un folto gruppo di candidati tutti provenienti dalla medesima zona geografica erano rimasti imbottigliati nel traffico autostradale; sostanzialmente "paralizzato" per un lungo lasso di tempo a causa di un incidente provocato da un albero che si era schiantato su un camion a causa delle terribili condizioni metereologiche di quella giornata.

Secondo il Tar romano in tali condizioni di forza maggiore vanno disposte prove suppletive; e ciò nell'interesse non tanto dei candidati quanto piuttosto della stessa amministrazione alla miglior selezione dei più preparati e capaci. Situazioni come quelle descritte non possono essere considerate semplici difficoltà personali di intralcio alla partecipazione del candidato alle prove: si tratta di circostanze non solo imprevedibili ma anche ingovernabili. In tali evenienze la predisposizione di una sessione suppletiva delle prove è finalizzata a ripristinare i presupposti minimi di pari opportunità per quei candidati la cui volontà di partecipare alle selezioni del concorso sia stata improvvisamente "bloccata" da un evento calamitoso.

In un tale scenario la pedissequa e grossolana applicazione della consueta clausola inserita nei bandi di concorso secondo la quale «la mancata presentazione nel giorno, orario e luogo prestabiliti, in qualunque modo giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione del candidato dal concorso» produrrebbe una macroscopica anomalia nel meccanismo delle selezioni. Ciò perché tale regola indubbiamente finalizzata a garantire l'unicità e la contestualità delle prove, e quindi il rispetto della par condicio per tutti concorrenti, non può considerarsi adeguata di fronte al verificarsi di vere e proprie catastrofi naturali come quella accaduta nella vicenda in argomento.

Per di più qualora l'impedimento (oggettivo) coinvolga una pluralità di candidati si impone già di per sé la necessità di riequilibrare l'assetto degli interessi della stessa pubblica amministrazione che intende reclutare nuove risorse umane per le proprie strutture. Infatti per l'ente pubblico è in ogni caso prioritario garantire la massima partecipazione possibile di concorrenti; proprio al fine di procurarsi quelli più validi. Una opportunità e un vantaggio per l'amministrazione che soltanto la "duplicazione" delle prove selettive con la partecipazione dei candidati (loro malgrado) assenti può assicurare in modo concreto e nel rispetto delle coordinate costituzionali e della normativa sui concorsi per il pubblico impiego.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©