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Concorsi, per l'ammissione alla prova orale serve il punteggio minimo di 21/30 nei due scritti

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di Alberto Ceste

Nel concorso pubblico per titoli ed esami, in virtù del combinato disposto degli articoli 7 comma 1 lettera a) ed 8 comma 3 del Dpr 487/1994, ai fini del superamento delle due prove scritte e della conseguente ammissione alla prova orale il candidato deve riportare in ambedue le prove il punteggio minimo di 21/30.
È dunque legittimo il provvedimento di esclusione dal concorso adottato dalla Commissione esaminatrice nei confronti dei candidati che nella seconda prova scritta abbiano riportato il punteggio di 20,5/30, anche se operando la media dei voti ottenuti nelle due prove gli interessati avrebbero complessivamente ottenuto il punteggio di 21/30.
Lo ha deciso il Tar Lazio - Roma, sez. III quater, sentenza numero 19 del 3 gennaio 2019.

Il caso
I ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di consulente di protezione sociale nei ruoli del personale dell’Inps, hanno ricorso contro il bando ed il provvedimento di non ammissione all’orale adottato nei loro riguardi, lamentando l’illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice per non aver effettuato la media tra i punteggi ottenuti nei due scritti, che pure si sono svolti nel medesimo giorno, ma considerando separatamente ed individualmente i voti riportati nelle due prove.

La decisione
Il Tar ha rigettato il ricorso non ravvisando violazione alcuna dei citati articoli 7 comma 1 lettera a) ed 8 comma 3, Dpr 487/1994.
Il Collegio, infatti, ha sentenziato che lo svolgimento dei due scritti nella medesima giornata è dovuto unicamente a ragioni logistiche ed organizzative e non alla volontà dell’Amministrazione procedente a considerarli come un’unica e sola prova d’esame.
Conseguentemente, bene ha fatto l’Inps ad applicare in maniera rigorosa la norma contenuta nell’articolo 7 comma 1 lettera a) del citato Dpr, secondo la quale “conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente”.
La sentenza, nel sancire l’impossibilità di procedere alla media tra i voti ottenuti nelle due distinte prove scritte, non ha trascurato di rilevare come nel caso di specie le due prove di esame fossero ontologicamente differenti, riguardando la prima materie più afferenti ai settori in cui opera l’Inps e la seconda materie di cultura giuridica ed economica più in generale.

La novità della sentenza
La sentenza in rassegna, che a prima vista appare di facile lettura e di non particolare interesse, in realtà costituisce una novità di non poco momento nel panorama giurisprudenziale formatosi sull’interpretazione delle norme più sopra menzionate del Dpr 487/1994.
Essa, infatti, riprende il principio espresso dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 1443/2009, secondo cui la determinazione del voto riportato nelle prove scritte dei concorsi pubblici per titoli ed esami riposa su “… criteri puramente matematici, secondo cui il divisore rappresenta il punteggio massimo conseguibile, che non può essere superato; il che può avvenire sommando i voti delle prove ma non facendo la loro media”.
Principio, questo, che sembrava essere stato ampiamente superato in senso contrario da tutte le successive decisioni della giurisprudenza amministrativa, per le quali:
- anche se l’articolo 8 comma 4 del Dpr 487/1994 non prevede espressamente nei concorsi per titoli ed esami il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte esplicitamente indicato solo dall’articolo 7 comma 3 del predetto decreto per i concorsi per soli esami, “… tale norma deve essere sottoposta ad una lettura coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami” (Tar Lazio – Roma, sezione II, sentenza 8843/2014);
- “il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l’attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario, pur vertendo anch’esso su molteplici materie” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4922/2013).

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