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Condominio, il costruttore non può nominare l'amministratore

Il Tribunale di Roma ha ribadito la nullità di una clausola di questo tipo anche alla luce dell’indeterminatezza del compenso dovuto in tal caso

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di Giovanni Ilaria

È abbastanza frequente che negli edifici di nuova costruzione, il costruttore si riservi negli atti di vendita la scelta dell’amministratore. Con la sentenza 8590/2023, il Tribunale di Roma ha ribadito la nullità di una clausola di questo tipo anche alla luce dell’indeterminatezza del compenso dovuto in tal caso.

Nella vicenda esaminata, mancava un verbale assembleare di nomina dell’amministratore, la cui scelta era demandata alla società costruttrice dello stabile come da clausola inserita nei singoli atti di vendita degli immobili.

All’esito del giudizio, il Tribunale - richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale -, ha osservato che la normativa vigente riserva alla sola assemblea la nomina dell’amministratore (e, in casi eccezionali di inerzia di quest’ultima, è prevista la nomina da parte dell’Autorità giudiziaria). Nel caso esaminato, risultava assente anche una specificazione da parte dell’amministratore, all’atto dell’accettazione dell’incarico, dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (come invece è previsto dall’articolo 1129 del Codice civile).

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