Urbanistica

Condono edilizio, oneri parametrati alla destinazione dell'area (non dell'immobile)

Il Consiglio di Stato ribadisce il criterio di calcolo per determinare i contributi di concessione

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di Pietro Verna

Il calcolo del contributo di concessione dovuto in caso di condono edilizio deve essere rapportato alla destinazione urbanistica della zona e non alla destinazione d'uso d'immobile Lo impone l' art. 5, comma 1, lett. c), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli" (confluito nell'art. 16, comma 4, lett. c, del testo unico dell'edilizia) richiamato dall' art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (" Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti [richiedenti il condono] alla corresponsione al Comune […] del contributo previsto dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10"). Disposizione che non consente di scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale.

In questi termini, il Consiglio di Stato (sentenza 6 luglio 2020, n. 4345) ha confermato la pronuncia del Tar Puglia- Bari (sentenza 25 settembre 2009, n.2125) che aveva ritenuto valido il provvedimento con il quale il Comune di Barletta aveva determinato il contributo concessorio relativo a una domanda di condono edilizio di 67 garage realizzati in zona agricola "sulla base della tariffa vigente in tale zona". Contributo che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto essere applicato "in relazione alla concreta destinazione delle opere abusive", ossia con riferimento ai parametri previsti dal piano regolatore generale "per i nuovi insediamenti tecnologici".

La sentenza
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, Palazzo Spada ha ribadito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non può considerarsi legittima una quantificazione degli oneri che applichi le tariffe di una tipologia zona ad un intervento edilizio da realizzarsi su di una zona connotata da differente vocazione (Cons. St., Sez. IV, sentenza 27 luglio 2018, n. 1187), atteso che "è logico che una medesima opera sia chiamata a contribuire in modo diverso a seconda della zona in cui ricade per la differente dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle varie zone" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14 ottobre 2013, n. 4997). Indirizzo che Palazzo Spada ha seguito dal varo del primo condono edilizio all' attualità (cfr. sentenza 12 ottobre 2004, n. 6564, che ha ritenuto illegittima una quantificazione degli oneri di urbanizzazione che applichi le tariffe relative alle zone di completamento anche a quelle di espansione "[per] la sostanziale diversità dei costi urbanistici afferenti le due distinte zone", e sentenza 27 febbraio 2018, n. 1187 secondo la quale «non può considerarsi legittima una quantificazione degli oneri di urbanizzazione che applichi le tariffe di una tipologia zona ad un intervento edilizio da realizzarsi su di una zona connotata da differente vocazione»).

Resta agli archivi l'indirizzo giurisprudenziale minoritario a mente del quale il calcolo degli oneri di urbanizzazione deve essere rapportato alla destinazione d'uso del fabbricato abusivo (cfr. Tar Puglia- Bari, sentenze n. 224 225, 226 del 2009: "oggetto di condono è proprio l'immobile in sé considerato"). Sentenze che il giudice amministrativo pugliese ha "sconfessato" con pronuncia n. 2125 del 2009 ("il richiamo al contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, effettuato dall'art. 37 comma 1 L. 47/85, ha esattamente inteso affermare il principio per cui anche in caso di condono il contributo concessorio deve essere determinato in applicazione delle tabelle ordinarie, nelle quali è estraneo ogni riferimento alla tipologia specifica delle costruzioni ed all'uso di esse, salvo che non sia diversamente stabilito").

Cornice normativa
L' art. 5, comma 1, lett. c), della legge n. 10 del 1977, n. 10 subordina il rilascio del permesso di costruire alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di Comuni, in relazione, inter alios, "alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti". Previsione che è stata recepita dal legislatore regionale pugliese con la L.R. n. 6/1979 (il cui art. 20, come sostituito dalla successiva L.R. n. 66/1979, richiama i Comuni a determinare "i costi di urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale, sulla base delle tabelle B) ed H) della presente legge").

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