Amministratori

Conferimento incarichi dirigenziali, nelle partecipate regole più stringenti del pubblico impiego

La società aveva una compagine azionaria a totale partecipazione pubblica e svolgeva il servizio di gestione integrata dei rifiuti in regime di in house providing

immagine non disponibile

di Michele Nico

In tema di reclutamento del personale, l'articolo 18 del Dl 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (poi confluito nell'articolo 19 del Tusp) ha esteso alle società in mano pubblica le procedure concorsuali e selettive della Pa, in virtù del richiamo dell'articolo 35, terzo comma, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1418, primo comma, del codice civile.
Sulla base di questo principio, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 27126/2022 ha confermato la sentenza n. 678/2016 della Corte d'Appello di Palermo e ha rigettato il ricorso del direttore generale di una società in house contro la delibera che disponeva la risoluzione anticipata, con efficacia ex nunc, dell'incarico fiduciario quinquennale conferitogli dalla società stessa con contratto del 31 agosto 2009.

L'assunzione per chiamata diretta
La Sezione Lavoro, dopo aver accertato che la società aveva una compagine azionaria a totale partecipazione pubblica e svolgeva il servizio di gestione integrata dei rifiuti in regime di in house providing, ha definito tale soggetto quale «articolazione funzionale della Pa», dando atto che per la stessa non solo vige l'obbligo di assumere il personale mediante procedure selettive, ma vi è pure l'obbligo concomitante di rispettare i principi stabiliti di cui al terzo comma dell'articolo 35 del Dlgs 165/2001 anche per il conferimento degli incarichi – stante il rinvio disposto in tal senso dall'articolo 18 del Dl 112/2008 – con un chiaro rimando alle procedure di evidenza pubblica. Ciò detto, posto che il ricorrente aveva ottenuto l'incarico di direttore generale con chiamata diretta, la Suprema Corte ha respinto il gravame dell'interessato, limitandosi a riconoscergli le retribuzioni dovute per il periodo di effettiva prestazione dell'attività, nonostante la nullità del contratto.

Il conferimento degli incarichi
Nel giungere a questa conclusione, il collegio ha svolto un interessante percorso argomentativo, ponendo a confronto le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali nella Pa e nelle società da essa partecipate.
La decisione evidenzia che nel pubblico impiego privatizzato ai dirigenti non si applica l'articolo 35, terzo comma, del Dlgs 165/2001, bensì l'articolo 19 dello stesso decreto, secondo il quale:
a) per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente;
b) tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato con facoltà di rinnovo e sono definiti, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire e la durata, nonché il corrispondente trattamento economico.
In ragione di ciò, i giudici concludono che – a differenza di quanto vale per gli incarichi nelle società partecipate – nel pubblico impiego privatizzato «l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica per la cui adozione l'amministrazione datrice è tenuta a osservare le norme di (…) correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost., - nonché è tenuta - a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©