Congedo parentale a ore, sulla cumulabilità con altri benefici decide liberamente la pubblica amministrazione
Il conteggio delle ore spettanti dovrà essere effettuato su base giornaliera
Le pubbliche amministrazioni possono, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, valutare se concedere il congedo parentale ad ore al dipendente che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Il conteggio delle ore spettanti dovrà essere effettuato su base giornaliera, così come chiarito a suo tempo dall'Aran (parere CFC22) e dall'Inps (circolare n. 152/2015).
Queste le principali indicazioni contenute nel parere del Dipartimento della funzione pubblica, DFP-0036610-P-28/05/2021.
La possibilità di utilizzo ad ore del congedo parentale, nell'alveo dell'articolo 32 del testo unico sulla maternità e paternità, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 339, lettera a) della legge di stabilità per il 2013 e che il Dlgs 80/2015 è successivamente intervenuto a integrare.
L'attuale regolamentazione prevede che spetti alla contrattazione collettiva di settore stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa (comma 1-bis).
Il successivo comma 1-ter ha stabilito che «in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo».
Per i tecnici di palazzo Vidoni, la disposizione in questione, in particolare nella regolamentazione della cumulabilità, consente alle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare se concedere i permessi al dipendente che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex articolo 39 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001. Infatti, se il legislatore avesse inteso condizionare la fruizione beneficio, nella norma sarebbero state riportate specifiche istruzioni in ordine alla possibilità di cumulo con altri istituti.
Altra questione affrontata nel parere è quella relativa alla corretta contabilizzazione del congedo parentale a ore.
Per il Dipartimento della funzione pubblica la linea interpretativa tracciata dall'Aran (parere CFC22) che per altro richiama l'indirizzo fornito dall'Inps con la circolare n. 152 del 2015 è quella più corretta.
Pertanto, il conteggio delle ore spettanti dovrà essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.