Fisco e contabilità

Consegnatari, riaccertamento residui, fondo contenzioso e parifica: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Consegnatari titoli azionari

La giurisprudenza della Corte consolidatasi negli ultimi anni afferma che «assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione….rappresentando l’ente alle riunioni delle società …esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale» (Sezione Giurisprudenziale Toscana, sentenza n. 100/2023). Di conseguenza, non può essere considerato consegnatario delle partecipazioni dell’ente e, in quanto tale, tenuto alla resa del conto, il soggetto che non ha svolto attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitato a detenerli quale mero depositario, senza che gli fosse stato intestato alcun potere dispositivo. Pertanto, era gravato solo da “debito di vigilanza” e non anche da “debito di custodia”, sicché non era il soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale e vi è carenza di legittimazione passiva.
Sezione giurisdizionale regionale dell’Emilia Romagna - Sentenza n. 81/2025

Riaccertamento residui

Il controllo che l’ente deve operare, quanto al mantenimento dei residui (in particolar modo attivi) ha caratura sostanziale e non solo formale: l’ente deve accertare l’effettiva possibilità di riscuotere il credito e l’effettivo obbligo di pagare il debito. Il rispetto dell’articolo 228, comma 3, Dlgs 267/2000 postula che l’ente deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dei residui attivi e le ragioni della loro mancata riscossione; a tal punto, se il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio. Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (articolo 186 Dlgs 267/2000) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate, nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione.
Sezione regionale di controllo del Molise - Deliberazione n. 96/2025

Fondo contenzioso

La ratio dell’istituto è quella di prevedere una copertura delle eventuali spese derivanti dall’esecuzione di sentenze sfavorevoli, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà la probabile soccombenza, sicché l’accantonamento deve essere parametrato in ragione di oneri il cui obbligo di corresponsione non è ancora stato accertato, o non è definitivo o esecutivo, e, quindi, deve essere disposto ex ante rispetto alla conclusione del giudizio con una sentenza definitiva ed esecutiva. Invero, il punto 5.2., lettera h) dell’allegato 4/2 del Dlgs n. 118 del 2011, ha stabilito proprio che: «Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione».
Sezione regionale di controllo della Basilicata - Deliberazione n. 105/2025

Parifica e competenza

La «parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall’Amministrazione, che, per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all’esito della fase di verifica o controllo amministrativo». Questa verifica rientra tra i compiti del Responsabile del servizio finanziario (come previsto dal regolamento di contabilità dell’ente) con la conseguenza che il provvedimento assunto dalla Giunta comunale non può validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la stessa l’Organo deputato ad attestare la corrispondenza tra i dati riportati nel conto e le scritture contabili dell’Ente. Né può sostenersi che il responsabile del servizio finanziario abbia assolto a questo adempimento, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’articolo 49 Dlgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica, eventualmente svolta dallo stesso, sulla corrispondenza tra la contabilità dell’agente contabile e quella dell’ente locale.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - Sentenza n. 280/2025

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©