Personale

Consulta, «no» definitivo alle stabilizzazioni di personale assunto in somministrazione

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Regione Molise

di Amedeo Di Filippo

Illegittime le stabilizzazioni in deroga anziché in coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale e disposte anche per il personale contrattualizzato a qualsiasi titolo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 99/2023 con cui dichiara illegittime le norme della Regione Molise.

Le norme
Il governo ha impugnato le norme di legge del Molise che consentono agli enti del servizio sanitario regionale di aggiornare il piano triennale di fabbisogno del personale applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà 18 mesi di servizio. Contesta la possibilità di derogare al piano dei fabbisogni, la possibilità di stabilizzare personale contrattualizzato con qualsiasi forma di contratto flessibile, l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione anche al personale dei ruoli tecnico e amministrativo, l'estensione della finestra temporale utile ai fini della maturazione dei 18 mesi di servizio.
Il riferimento normativo è al alla lettera b) del comma 268 della legge 234/2021, che limita le stabilizzazioni solo ai lavoratori reclutati con contratti a tempo determinato e consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso di alcuni requisiti quali l'essere in servizio tempo determinato, essere stato assunto attingendo a una graduatoria a tempo determinato o indeterminato, aver maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni.

Le stabilizzazioni
La Corte costituzionale ricorda che dalle procedure di stabilizzazione sono esclusi i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Si tratta di una esclusione non irragionevole, poiché il contratto di somministrazione a tempo determinato non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore ed ente utilizzatore, a differenza del contratto a tempo determinato, tramite cui lavoratore viene inserito, mediante procedure selettive, nell'organizzazione dell'ente. Questo consente ai giudici costituzionali di dichiarare illegittime le norme molisane per violazione dell'articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, in quanto, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incidono su aspetti connessi alla durata di tali rapporti e determinano la costituzione di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così intervenendo in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica).
Le norme regionali sono anche contrarie a quella statale del 2021, perché prevedono di avviare procedure selettive derogando al piano triennale di fabbisogno del personale, ai termini per calcolare l'anzianità nonché ai ruoli cui riservare le procedure selettive. Secondo la Consulta, i criteri introdotti dal legislatore statale per avviare procedure selettive riservate al personale sanitario e socio-sanitario sono volti a contemperare la necessità di «rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19» con l'altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi posti in materia di pubblico concorso.

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