Conto annuale, le convenzioni dei segretari non cambiano il tetto al salario accessorio - Le istruzioni della Ragioneria
Il termine per la sua trasmissione dei dati da parte di tutte le Pa è fissato al prossimo 20 luglio
Gli effetti che sono determinati sul trattamento economico accessorio dei segretari comunali e provinciali dalla variazione delle scelte degli enti sulle convenzioni di segreteria non producono conseguenze sul rispetto del tetto del salario accessorio che, ricordiamo, non può complessivamente superare quello del 2016. Per raggiungere questo risultato, tali effetti devono essere sterilizzati e non devono essere compresi nel tetto del salario accessorio i diritti di segreteria, la maggiorazione del trattamento economico in caso di convenzione e l'indennità erogata al segretario nominato kdirettore generale. É questa la novità di maggiore rilievo contenuta nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2022 (Il conto annuale 2021 – rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001). Il termine per la sua trasmissione da parte di tutte le Pa, come al solito esclusivamente in modalità telematica tramite Sico, viene fissato al prossimo 20 luglio.
Si deve in premessa ricordare che siamo in presenza di un adempimento di notevole rilievo, visto che questa rilevazione è parte del Sistan, cioè del sistema statistico nazionale, e consente la redazione da parte della Corte dei conti della relazione annuale sulla spesa del personale pubblico, lo svolgimento dei compiti di controllo della Ragioneria generale dello Stato, l'effettuazione da parte del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno del censimento del personale degli enti locali e lo svolgimento da parte della Corte dei conti, del Parlamento e del Dipartimento della Funzione pubblica delle proprie attività di analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle Pa. Ogni ente deve individuare uno specifico responsabile del procedimento; in assenza viene ritenuto responsabile della correttezza della sua redazione l'organo di rappresentanza, quale ad esempio il Sindaco. Il conto deve essere sottoscritto anche dal Presidente del collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente).
La circolare vuole rendere sempre più nitida la verifica del rispetto del tetto del salario accessorio. A tal fine essa sterilizza gli effetti che possono essere determinati dalla modifica delle convenzioni di segreteria a parità di trattamento economico attribuito, quindi non considerando gli aumenti nel caso di passaggio da una segreteria convenzionata alla titolarità in una sola sede o di aumento della quota di convenzione e non considerando le diminuzioni che si verificano nel caso opposto. Nella verifica di tale tetto «l'algoritmo del Conto annuale» verificherà che tutte le voci di salario accessorio dei segretari soggette al tetto non si incrementino rispetto all'anno 2016 a prescindere dall'essere a carico di uno o più Comuni. Operativamente, nel conto annuale vanno indicate le risorse destinate alla retribuzione accessoria del Segretario nell'anno 2016 e nel 2021 da parte di tutti gli enti aderenti alla convenzione e le quote di costo a carico delle singole amministrazioni. La circolare chiarisce che sono oggetto di rilevazione la retribuzione di posizione, la sua maggiorazione facoltativa, il galleggiamento e la retribuzione di risultato, mentre non devono essere rilevati i diritti di segreteria (in quanto da considerare al di fuori del tetto del salario accessorio perché eterofinanziate), la maggiorazione per le convenzioni e la indennità per i segretari che sono direttori generali.
Si devono infine segnalare le novità dettate sulla inclusione nei dati da trasmettere delle progressioni verticali in applicazione delle regole dettate dal Dl 80/2021, l'indicazione che la Ria dei dirigenti cessati nel 2021 dovrà essere inserita nel fondo a partire dal 2022, per come previsto dal Ccnl del 17 dicembre 2020, il chiarimento per cui gli enti che non hanno adottato il Piao devono provvedere all'invio del piano del fabbisogno del personale e l'inserimento una tantum nel fondo per la contrattazione decentrata dei risparmi dei buoni pasto non erogati nel 2020.