Conto giudiziale, la firma digitale del responsabile del procedimento non equivale alla parificazione
Il deposito del conto deve avvenire secondo la sequenza procedimentale descritta dall’articolo 139 del codice di giustizia contabile e cioè prima parificato e poi approvato
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n. 153/2024, ha stabilito il principio di diritto secondo cui l’apposizione della firma digitale sul conto giudiziale, da parte del responsabile del procedimento, non può considerarsi sostitutiva della parificazione formale e del visto di regolarità apposto dal responsabile dei servizi finanziari, se non è possibile identificare la qualifica del sottoscrittore.
Il fatto
Il Pubblico Ministero contabile ha chiesto di sottoporre...