Il Commento Appalti

Contratti pubblici, nel nuovo Codice appalti centrale il risultato

L'analisi dell'Osservatorio Fondazione Bruno Visentini

di Luigi Caso*

Nella materia dei contratti pubblici l'attenzione del legislatore è da sempre rivolta principalmente alla disciplina delle diverse procedure di scelta del contraente. Negli ultimi anni, però, lo stesso Legislatore ha iniziato a mostrare interesse per la fase che precede la selezione delle offerte, accendendo un faro sul momento progettuale.Con lo schema del nuovo Codice dei contratti, tale processo segna un ulteriore passo in avanti, evidenziato dalla scelta di porre come proprio incipit il valore del risultato, inteso come attuazione del principio di buon andamento dell'azione pubblica di cui all'articolo 97 della Costituzione, nonché parametro per valutare responsabilità e incentivi dei pubblici dipendenti.L'esaltazione del principio del risultato implica la previsione sempre più dettagliata di una fase preliminare di programmazione e progettazione: solo attraverso una chiara e precisa indicazione degli obiettivi programmatici si può addivenire a una altrettanto chiara verifica dei risultati e, di conseguenza, attribuire incentivi o accertare responsabilità.

Alla programmazione economica, da predisporsi in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e dei principi contabili (articolo 37), si affianca la progettazione, prevista dall'articolo 41, articolata in due successivi livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.Tra le finalità che la progettazione è volta ad assicurare, spicca – accanto all'esigenza di assicurare la conformità del progetto sia a un gran numero di disposizioni normative (da quelle urbanistiche, a quelle ambientali e così via), sia alle regole economico-finanziarie - l'attenzione al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, al rispetto dei tempi e dei costi previsti, l'attenzione ai principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, in modo da contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani.

Ancor più precise sono le disposizioni volte a imporre un'attenta ponderazione e analisi dei costi e dei benefici con riferimento alla scelta di affidare lavori, servizi e forniture, a società in house (articolo 7). In questo caso, la decisione è subordinata a un provvedimento motivato in cui si dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. Parimenti interessante è l'elenco delle valutazioni richieste in caso di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche (articolo 39): accanto a una serie di considerazioni tecniche (quali l'esame delle alternative progettuali, dei costi stimati e dei relativi stanziamenti ovvero la precisa redazione di un cronoprogramma) viene richiesto di valutare i criteri di rendimento attesi (in termini di sviluppo infrastrutturale; riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; sostenibilità ambientale; garanzia della sicurezza strategica; contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese; adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture).

Infine, l'articolo 175, subordina il ricorso da parte delle amministrazioni allo strumento del partenariato pubblico-privato, alla previa stesura di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (Ppp), nonché a una seria preventiva valutazione di convenienza e fattibilità.Tutte le norme, che puntano la loro attenzione non già sul "come" stipulare un contratto pubblico ma sul "perché" occorra addivenire alla realizzazione di un'opera ovvero all'acquisto di beni e servizi, rendono possibile una maggiore consapevolezza da parte delle amministrazioni in ordine a tempi e modi con i quali si intende utilizzare il denaro pubblico, rendono più facile l'esercizio delle funzioni di controllo successivo e concorrono alla trasparenza non solo del mercato ma anche del circuito democratico, consentendo ai cittadini di conoscere i percorsi logico-motivazionali sottostanti al ricorso ai contratti pubblici, anche per valutare l'operato dei governanti.

(*) Osservatorio Fondazione Bruno Visentini (a cura di Giancarlo Montedoro)