Personale

Contratto, maggiorazione del 100% per i festivi infrasettimanali dei turnisti

In sede di contrattazione decentrata integrativa si può prevedere la facoltà di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo

immagine non disponibile

di Consuelo Ziggiotto

La partita del festivo infrasettimanale lavorato dal personale turnista si chiude con un diritto del lavoratore di vedersi corrisposta per ogni ora di lavoro prestata in turno festivo infrasettimanale, la maggiorazione oraria del 100%.

La novità è contenuta all'articolo 30, comma 5, lettera d) del contratto del 16 novembre 2022 che integra e sostituisce la disciplina dell'articolo 23 del contratto del 21 maggio 2018 finita in soffitta.

Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista che presta servizio durante un festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità di turno festivo infrasettimanale, per ogni ora lavorata, il cui valore è determinato nella maggiorazione oraria del 100% della retribuzione.

Il quadro è coerente con la linea interpretativa sostenuta da lungo tempo dall'Aran che individua nel festivo infrasettimanale del personale turnista, una ordinaria giornata lavorativa che dà diritto alla sola indennità di turno come oggi quantificata e non già all'applicazione della previsione contenuta all'articolo 24, comma 2, del contratto del 14 settembre 2000, che riconosce invece il diritto, a richiesta del dipendente non turnista che ha lavorato in giorno festivo infrasettimanale, a equivalente riposo compensativo o al lavoro straordinario.

Ma non è tutto. In sede di contrattazione decentrata integrativa si può prevedere la facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno. Resta inteso, precisa l'articolo 7, comma 4, lettera ac) del contratto del 16 novembre 2022, che nel caso in cui il lavoratore turnista opti per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione oraria, l'onere relativo alla predetta indennità di turno è computato figurativamente a carico del Fondo.

Rimane materia demandata alla contrattazione decentrata integrativa l'elevazione del numero di turni notturni che il contratto dice non possa essere superiore alla misura di dieci. Nella stessa sede di negoziazione rimane anche la possibilità di integrare le situazioni personali e familiari già previste dal contratto che possono, a richiesta del turnista, giustificare l'esclusione dall'effettuazione dei turni notturni.

Non è più materia oggetto di contrattazione decentrata la possibilità di elevare l'arco temporale di riferimento per la verifica della distribuzione equilibrata dei turni di lavoro, materia demandata alla contrattazione decentrata dall'articolo 7, comma 4, lettera l), non ripresa nell'elenco delle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa come elencate all'articolo 7, comma 4, contratto 16 novembre 2022.

Entra nelle materia oggetto di confronto l'articolazione in turni dell'orario di lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©