Fisco e contabilità

Contributi per caro energia e gas nella certificazione Covid 2022

Non ci saranno proroghe: scadrà il 31 dicembre 2022 il tempo utile in cui gli enti devono utilizzare le risorse per l'emergenza

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di Patrizia Ruffini

Nella certificazione Covid, riferita all'anno 2022, confluirà anche il contributo legato all'energia elettrica e gas. La novità, tramite un emendamento approvato in sede di conversione del decreto aiuti ter (Dl 144/2022), esonera gli enti locali dall'applicazione, per l'anno 2022, dell'articolo 158 del Tuel in relazione alle risorse per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle risorse trasferite nel 2022 per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

Per l'anno 2020 l'applicazione della norma, relativamente alle risorse per la pandemia, era stata cancellata dall'articolo 112-bis, comma 4, del Dl 104/2020.

Un altro punto fermo è che non ci saranno proroghe, pertanto, scadrà il 31 dicembre 2022 il tempo utile in cui gli enti devono utilizzare le risorse per l'emergenza, compresi i ristori di spesa, ricevute nel triennio 2020-2022. Quelle non utilizzate dovranno essere restituite.

L'ultima certificazione dovrà essere inviata entro il 31 maggio, pena la sanzione della restituzione in tre anni (a partire dal 2024).

Sono tenuti all'invio della certificazione gli enti che utilizzano le risorse del fondone 2020-2021 confluite in avanzo di amministrazione al 31 dicembre /2021; quelli che impiegano i ristori specifici di spesa non utilizzati negli anni precedenti e confluiti in avanzo e quelli beneficiari dei ristori di spesa ed entrata 2022.

La partita si chiuderà con il conguaglio finale previsto entro il 31 ottobre 2023.

Il fondone ricevuto negli anni 2020-2021 può essere utilizzato, insieme ai ristori di entrata, per far fronte alle eventuali minori entrate (quelle riportate nel certificato), alle maggiori spese per l'emergenza Covid-19 e alle maggiori spese per energia elettrica e gas. Seguono regole differenti i ristori riferiti all'imposta di soggiorno, i ristori specifici di spesa e la quota Tari del fondone 2020.

Quest'ultima, qualora non potesse essere utilizzata per concedere agevolazioni Tari a utenze domestiche e non domestiche, potrà essere impiegata per altre finalità utili alla cittadinanza, ad esempio per spese di sanificazione, sempre collegate all'emergenza sanitaria. In relazione a tale entrata, l'ente deve effettuare l'impiego, tuttavia non deve rendicontarlo tra le maggiori spese.

Anche nel 2022 la perdita di gettito sarà calcolata come differenza tra accertamenti 2019 e accertamenti 2022 (fatta eccezione per l'addizionale Irpef).

Una novità concerne l'indicazione, tra le maggiori spese, di quelle sostenute per energia elettrica e gas coperte dal fondone e dal contributo statale.

Come tutti i ristori di spesa, anche i contributi legati al caro bolletta possono essere utilizzati entro il 2022 e non si possono applicare al bilancio 2023.

In vista dell'ultima certificazione, la Ragioneria dello Stato metterà a disposizione il modello per la consultazione/verifica dei ristori di spesa 2020 e 2021, sulla base di quanto emerge dalla certificazione 2021.

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