Fisco e contabilità

Contributi «aggiuntivi» dei Comuni per l'emergenza, all'ente serve un regolamento approvato dal consiglio

I paletti della Corte dei conti sui finanziamenti con il fondone

di Patrizia Ruffini

Per erogare i contributi economici alle attività chiuse occorre rispettare molteplici vincoli e condizioni. A fare il punto su questo tema di attualità sono i magistrati contabili (deliberazione n. 130 del 2021 della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna) nella risposta al quesito di un Comune che, a seguito della pesante crisi emergenziale provocata dal Covid-19, vorrebbe intervenire mediante contributi da erogare alle attività economiche interessate dai provvedimenti restrittivi, in aggiunta ai ristori governativi, utilizzando il fondo previsro dall'articolo 106 del DL 34/2020.

Rientra nelle funzioni istituzionali del Comune, ricordano i giudici, l'erogazione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica; è tuttavia necessario che l'ente locale si doti di un proprio regolamento approvato dal consiglio dell'ente, per disciplinare i presupposti e le modalità (articolo 12 della legge 241/1990) di erogazione.

Nell'esercizio della propria potestà regolamentare il Comune è chiamato a disciplinare le modalità di rendicontazione dei contributi erogati, individuando anche un responsabile del procedimento e prevedendo meccanismi di revoca dei contributi nel caso di riscontrata non operatività degli assegnatari. Nello specifico, il responsabile di procedimento potrà essere incaricato di rendicontare periodicamente, oltre che all'amministrazione comunale anche alla Sezione regionale della Corte dei conti, il monitoraggio circa il conseguimento dei risultati prefissati di sostegno economico in relazione agli obiettivi predeterminati in sede di bando.

L'individuazione dei criteri selettivi e, conseguentemente, dei soggetti da agevolare rientra nella discrezionalità del singolo ente, che deve essere esercitata rispettando i principi di trasparenza, imparzialità e predeterminazione. Essi saranno ammessi se rispettano i parametri formali (espressi nella motivazione) sanciti dall'articolo 12 della legge 241/1990, il cui secondo comma prescrive che i provvedimenti di concessione devono esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di intervento. La motivazione assume anzi un momento centrale nella adozione del provvedimento concessorio di contributi. Rappresentano un momento di indefettibile verifica nella attribuzione di vantaggi a soggetti terzi: l'esigenza fondamentale di uguaglianza tra le varie situazioni, con la previsione di idonei requisiti soggettivi da verificare puntualmente in capo ai richiedenti gli aiuti finanziari, evitando nel contempo l'attribuzione di sussidi solo a soggetti determinati (sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, deliberazione n. 18/2013), e la stessa delimitazione del concetto di disagio (normativamente afferente unicamente a situazioni di particolare bisogno socio economico).

Nel caso in cui il Comune intenda assumere, nei ristretti limiti considerati, e secondo l'articolo 3 e 13 del Dlgs 267/2000, il perseguimento delle finalità specifiche delineate nel quesito, è necessario tuttavia rispettare le indicazioni fornite dalla delibera n. 7/2021 SSRR che pongono l' attenzione sul «sotteso, intuitivo interesse pubblico del comune istante di perseguire, con finalità equitativa solidaristica, l'attenuazione delle gravi conseguenze sulle imprese dell'emergenza sanitaria e delle connesse misure restrittive, e al contempo di tutelare la permanenza del tessuto produttivo e commerciale all'interno del proprio territorio»; cosicchè in ordine alle «conseguenti valutazioni dell'ente locale, in ordine alle quali l'istanza di parere interroga» «dette evenienze, (…), non devono essere prese in considerazione pro praeterito, in quanto elementi produttivi di una significativa perdita economica a danno dell'attività dell'impresa. Alle finalità solidaristiche di compensare dette perdite resta estraneo il tema affrontato nell'istanza di parere, mentre vi possono sopperire misure quali quelle, come accennato, nel corso degli ultimi mesi più volte adottate dal legislatore», dovendosi osservare che «Le motivazioni già citate, piuttosto, assumono rilievo pro futuro».

I contributi e le sovvenzioni sono soggetti agli obblighi di trasparenza. La pubblicazione è, in particolare, condizione di efficacia dei provvedimenti concessori nei casi di importi superiori a mille euro, sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell'anno solare superino il tetto dei 1000 euro nei confronti di un unico beneficiario. Ancora, la concessione di sovvenzioni e contributi è area a forte rischio corruzione, che deve essere presidiata mediante l'implementazione di specifiche misure di prevenzione ed è soggetta alle regole sugli aiuti di Stato.

Riguardo infine all'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 106 del Dl 34/2020, i giudici contabili riconoscono tale possibilità, evidenziando come il modello di certificazione presenti, tra le voci di spesa certificabili, i trasferimenti correnti a famiglie, imprese ed istituzioni sociali private. Il Comune è tuttavia chiamato a redigere specifici report (eventualmente acquisibili da parte degli organi di controllo) per dare piena contezza del finanziamento concesso.

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