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Convenzioni di segreteria comunale e provinciale, il nuovo decreto fissa a 5 il numero massimo di enti

In Gazzetta il provvedimento con le modalità e la disciplina di dettaglio

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di Gianluca Bertagna

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre il decreto del ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 con le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Finalmente giungono indicazioni chiare e non mere interpretazioni su alcune questioni molto delicate che da anni assillano gli operatori degli enti locali.

Dal punto di vista generale, si stabilisce che possono partecipare a una convenzione di segreteria fino a cinque enti e che ai fini della nomina del segretario titolare la classificazione avviene sulla base della somma della popolazione di tutte le amministrazioni aderenti alla convenzione stessa. Regole certe anche per la nomina che viene posta in capo al sindaco del Comune, o al presidente della Provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, a quello avente la maggiore popolazione. Questo Comune o Provincia assume il ruolo di ente capofila.

Ulteriore chiarimento: in caso di riduzione del numero degli enti partecipanti alla convenzione, il segretario già assegnato conserva la titolarità della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni.

L'ente capofila gestisce gli istituti giuridici ed economici del segretario titolare e sulla base della convenzione vanno disciplinati i criteri di riparto degli oneri del trattamento stipendiale. Nel decreto ministeriale 21 ottobre 2020 trova allocazione l'indicazione che ai fini del calcolo dei parametri stabiliti dall'articolo 33 del Dl 34/2019 - che ha previsto le nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali - ciascun Comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

Dal punto di vista del singolo segretario, viene riconosciuto che l'inquadramento giuridico e il trattamento economico del titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente. Il segretario in disponibilità che viene nominato titolare di una nuova sede convenzionata, in caso di riclassificazione di tale sede, non ha diritto al beneficio della conservazione del trattamento economico previsto dal contratto 16 maggio 2001 in caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione.

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