Coronavirus, verifiche fiscali sospese fino al 15 ottobre - Per il Durc niente proroga dello stato di emergenza
La validità dei documenti di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resta al 29 ottobre
Si allungano al 15 ottobre 2020 i tempi per la sospensione delle verifiche fiscali, ma resta confermata la proroga di validità del documento unico di regolarità contributiva ai novanta giorni successivi alla fine del periodo di emergenza del 31 luglio. Non produce effetti sul Durc, infatti, la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre stabilita dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.
Verifiche fiscali
Lo slittamento del termine di sospensiva delle verifiche di inadempienza sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro deriva dal differimento al 15 ottobre della data finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (articolo 99 del Dl 104/2020).
In precedenza, il termine era stato fissato al 31 maggio dall'articolo 68 del Dl 18/2020 e successivamente slittato al 31 agosto dall'articolo 154, lettera a) del Dl 34/2020. I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020. La conferma della sospensione delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 arriva dall'agenza delle Entrate, con la faq n. 18.
Il periodo di sospensione decorre, invece, dal 21 febbraio nei confronti delle persone fisiche che a quella data avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano negli stessi Comuni la sede legale o la sede operativa (prima zona rossa).
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Durc
Con messaggio 10 agosto 2020 n. 3089, l'Inps aveva poi fornito precisazioni in ordine agli effetti della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 sulla proroga dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario fino al 15 ottobre 2020. La proroga non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020.
Pertanto, ricorda l'Inps, le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l'istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a regolarizzare (articolo 4, comma 1, del Dm 30 gennaio 2015), dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni del Dm 30 gennaio 2015.
Rimane fermo infine quanto disposto dall'articolo 8, comma 10, del Dl 76/2020 che esclude l'applicazione delle disposizioni in tema di validità prorogata dei Durc online, per le stazioni appaltanti/amministrazioni, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto legge n. 76. Ricorrendo queste fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità stabilite dal Dm 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc online con validità prorogata.