Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento di luglio: il ruolo centrale dell’organo di revisione
Entro il 31 luglio di ogni anno, gli enti locali devono verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e adottare l’assestamento generale del bilancio. Si tratta di un passaggio cruciale del ciclo finanziario annuale: il consiglio comunale dell’ente è chiamato ad accertare che il bilancio mantenga il pareggio e, in caso contrario, a predisporre interventi correttivi (articolo 193 del Dlgs 267/2000 – Tuel). Contestualmente, vengono aggiornate tutte le previsioni di entrata e di spesa mediante la variazione di assestamento (articolo 175, comma 8, Tuel) per adeguare il bilancio allo stato corrente della gestione e assicurare il mantenimento del pareggio.
L’organo di revisione dell’ente locale riveste in questo processo un ruolo centrale, quale garante dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente.
Attraverso un’attività preventiva, valutativa e prospettica, l’organo di revisione fornisce supporto tecnico e vigilanza affinché gli equilibri finanziari siano rispettati e sostenibili nel tempo.
L’organo di revisione esercita una funzione di vigilanza costante e preventiva sulla gestione finanziaria dell’ente, con l’obiettivo di intercettare squilibri o criticità prima che divengano problematiche conclamate. Durante l’esercizio, in sinergia con il responsabile del servizio finanziario l’Organo di revisione monitora l’andamento delle entrate e delle spese, verifica il rispetto dei vincoli di bilancio e l’attuazione corretta dei programmi. Questa azione continua consente di individuare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto alle previsioni approvate – come minori incassi o maggiori uscite – che potrebbero compromettere gli equilibri di cassa e di competenza. In tal caso vengono segnalate le criticità e suggerite misure correttive (articolo 239, comma 1, lettera b, Tuel), da attuare già prima e poi durante la sessione di assestamento.
Ipotizzando un cronoprogramma operativo, propedeutico al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario dell’ente, il mese di giugno è utile per fare una ricognizione dell’analisi interna all’ente sullo stato del bilancio. Servono riscontri dai vari Responsabili di servizio su entrate e spese, con attenzione ai principali scostamenti. Se ci sono settori in sofferenza (entrate sotto le attese, spese che corrono troppo), vanno segnalati ora. In questa fase, è possibile già fornire qualche osservazione preventiva, utile per impostare eventuali correzioni.
Tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio al responsabile del servizio finanziario è raccomandato organizzare una manovra tecnica sulla base dei dati raccolti per lavorare subito alla bozza di delibera di assestamento che deve essere costruita con criterio, prevedendo gli aggiustamenti necessari su stanziamenti e coperture.
Verso la seconda metà di luglio l’organo di revisione deve aver raccolto la documentazione completa: relazione tecnica, situazione dei residui, aggiornamento del Fcde eccetera ed è tenuto a fare i controlli del caso e, se serve, chiedere chiarimenti o aggiustamenti. L’obiettivo è arrivare a un parere chiaro, utile anche per i consiglieri.
Infatti (Inoltre), l’attività valutativa dell’organo di revisione si concretizza nei pareri obbligatori espressi sugli atti contabili fondamentali. Egli esprime un parere motivato sulla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri e sul contestuale assestamento di bilancio, attestando la congruità e l’attendibilità delle nuove previsioni e la coerenza delle misure intraprese per mantenere il pareggio (articolo 239 del Tuel). Tali pareri costituiscono un fondamentale supporto al consiglio, orientando le decisioni con un’analisi tecnica indipendente sullo stato di salute finanziaria dell’ente.
Le verifiche svolte dall’organo di revisione in sede di salvaguardia rappresentano un presidio sostanziale e dinamico a tutela della tenuta dei conti pubblici locali, ed attestano formalmente che – sulla base dei controlli effettuati – gli equilibri di bilancio risultano rispettati, oppure che le misure correttive proposte sono adeguate a ripristinarli.
Il rilascio del parere non è un mero adempimento formale, bensì il culmine di un’analisi approfondita e prospettica: l’organo di revisione verifica la sostenibilità futura degli equilibri finanziari, valutando l’impatto delle variazioni di bilancio sia sull’esercizio corrente sia sulle annualità successive.
Ricapitolando, l’organo di revisione, ai fini del rilascio del parere, ricostruisce anzitutto il quadro degli equilibri di competenza, verificando che il pareggio permanga in parte corrente e in conto capitale e segnalando immediatamente eventuali scostamenti.
Verifica poi l’equilibrio di cassa, accertando la copertura dei pagamenti, il rientro dell’anticipazione di tesoreria e l’assenza di disavanzi a fine esercizio.
Verifica altresì il calcolo del Fcde al 30 giugno, e il conseguente incremento se le nuove percentuali di riscossione lo impongono, e controlla la corretta costituzione di fondi vincolati, riserva e accantonamenti rischi in rapporto ai fabbisogni aggiornati.
Censisce tutti i debiti fuori bilancio emersi, riesamina passività potenziali e contenzioso verificando l’adeguatezza del fondo dedicato, e valuta lo stato di avanzamento di programmi e investimenti, rispetto ai cronoprogrammi effettivi.
Infine, esamina i residui attivi e passivi e l’eventuale stralcio dei crediti inesigibili.
Solo dopo queste verifiche l’organo di revisione può rilasciare il parere offrendo dunque all’ente e ai suoi amministratori una garanzia dinamica: certifica in modo puntuale la tenuta dei conti al 31 luglio e contribuisce a prevenire situazioni di squilibrio futuro, rafforzando la fiducia nella corretta gestione finanziaria.
Accanto ai controlli interni svolti dall’ente e dall’organo di revisione, permane il controllo esterno della Corte dei conti, di natura successiva e terza. Le Sezioni regionali di controllo della Corte ricevono specifiche relazioni e questionari sul bilancio da parte dell’Organo di revisione, secondo la normativa vigente (ad esempio, Dlgs 118/2011), monitorando dall’esterno la situazione finanziaria dell’ente locale. In particolare, la Corte verifica il rispetto degli obblighi di salvaguardia degli equilibri e il corretto utilizzo degli strumenti di bilancio, segnalando eventuali gravi irregolarità o ritardi nell’adozione dei provvedimenti correttivi.
Va evidenziato che il mancato ripristino degli equilibri di bilancio entro i termini di legge comporta conseguenze severe, potendo condurre fino al commissariamento dell’ente e allo scioglimento del consiglio comunale qualora non si adottino in tempo utile le misure correttive previste. Tuttavia, l’intervento della Corte dei conti rimane sussidiario: esso entra in gioco per richiamare l’ente alle proprie responsabilità solo in ultima istanza, mentre la prima linea di difesa dei conti pubblici è rappresentata dall’azione preventiva e proattiva dell’organo di revisione. Grazie al suo operato – improntato ai principi contabili applicati (Dlgs 118/2011) e alle best practice gestionali – l’organo di revisione degli enti locali assicura un monitoraggio continuo e qualificato, fondamentale per preservare gli equilibri di bilancio ed evitare l’innescarsi di situazioni patologiche nei conti dell’ente.
Si segnala che nell’area riservata del sito Ancrel è stato pubblicato il format di parere/verbale in word con le relative tabelle in excel nonché una check list per i controlli da effettuare.
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