Fisco e contabilità

Corte dei conti, debito a carico dell'organismo straordinario solo se la prestazione è già stata resa

Nei contratti di durata, occorrerà indagare sul momento in cui si verifica l'arricchimento o il depauperamento patrimoniale

di Carmine Cossiga

Con la deliberazione n. 21/2020, la Sezione Autonomie della Corte dei conti si è pronunciata su una questione di massima sollevata dalla Sezione Molise in materia di dissesto. In particolare, si trattava di chiarire se la competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato comprenda anche i debiti divenuti certi, liquidi e esigibili in conseguenza di prestazioni eseguite successivamente a quella data.

La Corte dei conti, in sede nomofilattica, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Rientrano nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi successivamente».

Il dubbio riguardava l'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3 del Tuel, come interpretati dall'articolo 5, comma 2, del Dl 80/2004. Le norme in questione assegnano alla gestione di liquidazione, e quindi alla competenza dell'Organismo straordinario, tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a quella data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del Tuel.

La Sezione delle Autonomie, pur aderendo a una lettura restrittiva della norma, ha ritenuto però che una sua interpretazione letterale finirebbe per imputare al dissesto tutta una serie di contratti "atti" che spaziano dai rapporti di lavoro alle prestazioni periodiche e continuative (acqua, luce e gas), dai contratti di mutuo ai contratti di locazione o di leasing, dai contratti di manutenzione pluriennale ai contratti di servizi di accertamento e riscossione e, in genere, tutta una serie di contratti per forniture di beni e servizi aggiudicati e vigenti per le quali si è in presenza di «obbligazioni giuridicamente perfezionate» le cui dimensioni finanziarie ed economiche non si sono ancora manifestate o, comunque, esaurite.

Pertanto, nei contratti di durata, per individuare se un debito attiene all'una o all'altra gestione occorrerà indagare sul momento in cui si verifica l'arricchimento o il depauperamento patrimoniale: se è già avvenuto prima dell'esercizio nel quale assume validità la dichiarazione di dissesto, il debito è indubbiamente di competenza dell'Organismo straordinario. Ma se invece, pur in presenza di un contratto antecedente alla dichiarazione di dissesto, l'arricchimento (o il detrimento) patrimoniale non fosse ancora avvenuto, la norma additiva non potrebbe attrarre alla gestione liquidatoria alcunché e l'obbligazione pecuniaria, una volta scaduta, andrebbe necessariamente imputata alla gestione ordinaria.

Del resto, il bilancio stabilmente riequilibrato, di per sé, deve riuscire a garantire, in maniera permanente, il regolare espletamento delle funzioni e dei servizi e, pertanto, non è ragionevole ritenere che i costi della gestione ordinaria dell'ente vengano cumulati nella gestione liquidatoria, non solo in considerazione del fatto che i benefici tratti sono imputabili esclusivamente all'amministrazione ordinaria medesima, ma soprattutto perché escludendoli dal bilancio ordinario, l'ente rientrato in bonis non sarebbe in grado di fronteggiarli, ricadendo irrimediabilmente nel dissesto.

Il bilancio dell'ente deve, in tal caso, garantire adeguata copertura finanziaria a tali oneri essendo intollerabile la formazione di nuovi debiti fuori bilancio.

Se, poi, si dovesse trattare di oneri che la gestione ordinaria non riesce a sostenere, senza compromettere il regolare espletamento delle funzioni e servizi di sua competenza, l'ente resta libero di esercitare il recesso o la risoluzione contrattuale per le prestazioni ancora ineseguite.

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