Corte conti, doppio vincolo per escludere le spese finanziate da terzi dai calcoli sulle assunzioni
Il chiarimento espresso dalla Sezione regionale per l'Abruzzo della Corte dei conti
A quasi un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni in merito alla quantificazione della capacità assunzionale negli enti locali i dubbi e le incertezze non sono ancora del tutto risolti. Lo dimostrano le continue richieste di chiarimenti inoltrate alla Corte dei conti, l'ultima in termini di tempo è intervenuta con la deliberazione n. 63/2021 della Sezione regionale per l'Abruzzo, con la quale i magistrati contabili precisano che, ai fini della quantificazione della capacità assunzionale, nella determinazione del rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti, non possano escludersi dal calcolo della spesa gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali mentre, non vanno conteggiate, ai fini della determinazione del valore complessivo della spesa del personale, quelle finanziate integralmente da altri soggetti e in particolare le spese relative alle procedure di reclutamento in base all'articolo 50-bis del Dl 189/ 2016.
Secondo la Corte la nuova disposizione, si riferisce alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» senz'altra specificazione, e si esprime in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», senza lasciare spazio a eccezioni se non espressamente enunciate. Peraltro, la circolare interministeriale del 13 maggio 2020, al punto 1.2 prevede che: «Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macro aggregato BDAP: U.1.01.00.00.000» che ricomprende i codici di spesa relativi ad: «Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati ai dipendenti a tempo indeterminato in conseguenza dei rinnovi contrattuali, di progressioni di carriera».
Mentre, sotto altro aspetto, tenuto conto che la spesa del personale e le entrate correnti possono includere voci di natura straordinaria e non ricorrenti afferenti a finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, la Corte osserva che altre Sezioni regionali di controllo hanno in più occasioni convenuto come «risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale e sussista correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate» (Sezione regionale di controllo Liguria n. 91/2020/PAR e Sez. reg. contr. Puglia 6/2021/PAR). Condizione che è stata recepita dal Legislatore con il comma 3-septies dell'articolo 57 del Dl n. 104 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, dispondo che «a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
In conclusione, secondo le interpretazioni della Corte dei conti, le condizioni che permettono di non conteggiare, ai fini della determinazione del valore complessivo della spesa del personale, le spese finanziate integralmente da altri soggetti nonché la corrispondente entrata sono: che vi sia assenza di ulteriori oneri, strutturali e a regime, a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria); che esista la correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale.