Fisco e contabilità

Debito di vigilanza, fondo contenzioso e crediti di dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

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di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Consegnatari dei beni

I dipendenti pubblici che si limitano a utilizzare beni mobili per adempiere ai loro obblighi di servizio rispondono soltanto per mancata osservanza del debito di vigilanza. Pertanto, non può esservi inversione dell’onere della prova a loro carico in caso di furto da parte di terzi, non assumendo essi la responsabilità tipica dell’agente contabile. I dipendenti pubblici che hanno in consegna beni mobili dell’Amministrazione debbono utilizzarli correttamente e \1 adottare tutte le cautele possibili, compatibilmente con i mezzi a disposizione, per conservarli ed evitare furti. Di conseguenza le differenze principali tra consegnatari con debito di custodia e consegnatari con debito di vigilanza risiedono nel tipo di responsabilità e negli obblighi di rendicontazione: mentre il debito di custodia implica la responsabilità diretta di tipo contabile per la gestione dei beni (con conseguente inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi) e la presentazione del conto giudiziale alla Corte dei conti, il debito di vigilanza comporta una responsabilità di tipo amministrativo, correlata soltanto all’uso corretto dei beni, e non richiede la presentazione del conto giudiziale.
Sezione giurisdizionale della Marche - Sentenza n. 123/2024

Fondo contenzioso

La situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’ente e monitorata dall’organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità. Il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi: - il debito certo - indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege; - la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (al riguardo, documento Oic n. 31 e la definizione dello Ias 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario); - la passività “possibile” che, in base al documento Oic n. 31, nonché dello Ias 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 95/2024

Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde)

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, dice espressamente che nel bilancio di previsione l’accantonamento è il risultato della media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata. La scelta da parte dell’ente di sottoporre solo alcune entrate al calcolo del medesimo fondo è riconosciuta, come da nota del principio contabile richiamato nell’esempio 5, solo per a) crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertati a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, b) crediti assisiti da fidejussione e c) entrate tributarie, che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. Il principio stabilisce che alle entrate considerate dall’ente di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si debba dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 209/2024

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