Decadenza del permesso di costruire, ecco quando il cantiere può considerarsi avviato
L'orientamento della Giurisprudenza sull'avvio dei lavori ai sensi del testo unico edilizia ribadito dal Tar Campania
Ai sensi del testo unico edilizia (articolo 15, comma 2 del Dpr 380/2001), i lavori «debbono ritenersi iniziati quando consistono nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni dell'edificio che si sta costruendo per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici». Con questa motivazione il Tar Campania (Sezione Seconda di Napoli n.2323 pubblicata lo scorso 5 aprile) ha respinto il ricorso di un'impresa che ha contestato la decadenza del permesso di costruire disposto dal comune napoletano di Casoria.
Nel caso specifico il permesso è stato rilasciato nel dicembre del 2009 per realizzare un opificio nella zona industriale. Nel 2010 l'impresa ha comunicato l'avvio dei lavori e successivamente ha chiesto e ottenuto dal Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori. Nel 2016 l'impresa ha nuovamente chiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori presentando anche una richiesta di permesso di costruire in variante. Tuttavia il comune, ha seguito di un sopralluogo, constatando l'assenza sia di una attività edilizia sia di qualsiasi altra attività preparatoria del cantiere, ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire. Da qui il ricorso dell'interessato.
Nel ricostruire la vicenda i giudici della Seconda Sezione hanno premesso «che la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei suindicati termini opera di diritto in conseguenza dell'inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo». Entrando nello specifico della vicenda, i giudici hanno constatato che, in base alle fotografie scattate dal tecnico del Comune nel corso del sopralluogo, l'attività il cantiere non fosse iniziata e anzi il terreno fosse «abbandonato e ricoperto di sterpaglie». Inutile la difesa dell'impresa che ha esibito un ordine per l'acquisto di materiale edile, senza però addurre alcuna evidenza di eventuali cause di forza maggiore che avessero impedito l'attività e che quindi potessero giustificare la proroga del titolo edilizio.