Personale

Decontribuzione anche per la Pa ma i premi rischiano di sforare i tetti

L’esonero si blocca quando il cedolino supera i 2.962 euro di imponibile previdenziale

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Si applica anche ai dipendenti pubblici l’esonero contributivo dello 0,80% previsto dall’ultima legge di bilancio. A chiarirlo è la circolare Inps 43/2022 (su cui si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 23 marzo). La norma è il comma 121 della legge 234/2021, secondo cui nel 2022 i contributi a carico del lavoratore sono ridotti dello 0,80% a condizione che la retribuzione mensile rilevante ai fini previdenziali non ecceda l’importo di 2.692 euro.

L’estensione del beneficio ai dipendenti pubblici non era scontata in quanto l’esonero è riconosciuto «sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti». Il riferimento all’Ivs è stato legato, storicamente, ai lavoratori privati e non alle gestioni esclusive istituite per la Pa quali Ctps, Cpdel, Cpi, Cpug, Cps. L’applicazione al pubblico impiego dell’esonero sembra aprire la strada ad una definizione estensiva dell’Ivs.

La circolare Inps entra nel merito di alcuni aspetti operativi. La riduzione contributiva va valutata mensilmente in quanto legata al tetto di 2.692 euro considerando anche i compensi eventualmente erogati da altri datori di lavoro. Il massimale potrebbe essere non semplice da verificare soprattutto in caso di plurimi rapporti di lavoro che caratterizzano gli enti di piccole dimensioni, in quanto vengono predisposti più cedolini. Il limite mensile funziona come elemento on-off poiché il superamento, anche di un centesimo, fa venir meno, nel mese, il beneficio. Ne consegue che, nella mensilità in cui vengono erogati i premi legati alla performance, si potrebbe perdere l’esonero. Per aggirare il problema si potrebbe frazionare il pagamento,ma potrebbe configurarsi come comportamento elusivo. Un’eventuale previsione nel contratto decentrato, che può regolamentare le modalità di erogazione del trattamento accessorio, difficilmente potrebbe essere contestata. In modo diametralmente opposto si potrebbero erogare solo in alcuni mesi elementi retributivi accessori che mensilmente farebbero superare il massimale (ad esempio retribuzione di posizione o indennità di turno e straordinari). Il limite di 2.692 euro non deve essere rapportato alla percentuale di part-time o ai giorni lavorati nel mese.

La Pa eroga ordinariamente gli stipendi il giorno 27, per cui gli assunti alla fine del mese vengono pagati con un unico cedolino nel periodo di paga successivo. In questo caso la logica vorrebbe che il massimale debba essere considerato sia per il mese corrente sia per quello precedente; la circolare non chiarisce questo aspetto.

A dicembre si dovranno applicare due limiti distinti: uno per il mese corrente e uno per la tredicesima. In caso di pagamento della tredicesima mensilmente il limite è considerato per dodicesimi. Non viene chiarito come si calcola il limite per la tredicesima in caso di più rapporti intercorsi nello stesso anno.

Atteso che il beneficio si applica dal gennaio 2022, l’ente potrà effettuare i conguagli nelle mensilità di marzo, aprile e maggio in relazione al mese nel quale verrà data applicazione alla nuova disposizione. Nella denuncia previdenziale è stato istituito un codice da indicare per evidenziare il recupero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©