Decreto Pa, ampliata la platea dei Comuni per l'utilizzo dello scavalco di eccedenza
Con un emendamento introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fortemente voluto dall'Anci
I lavori per la conversione in legge del decreto Pa (Dl 44/2023) continuato a ritmo serrato (Nt+ Enti locali & edilizia dell'8 giugno). Il testo, nella versione approvata dalla Camera dei Deputati, è ora al vaglio del Senato.
Il documento, rispetto alla formulazione originaria, si è arricchito di nuove e interessanti disposizioni tra cui quella relativa alla disciplina dello «scavalco di eccedenza» prevista dall'articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2005.
Con un emendamento introdotto nel corso dell'esame in sede referente, fortemente voluto dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), è stata amplia la platea dei Comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
Il nuovo articolo 3, comma 6-bis, modifica l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005), elevando da 5mila a 15mila abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
La nuova disposizione non intacca l'ulteriore platea prevista dalla disposizione originaria e pertanto resta confermata la possibilità del suo utilizzo anche i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni.
L'intervento non ha l'ambizione di risolvere le gravi carenza di organico degli enti locali, né può averla atteso che la previsione sembra essere più vicina ad una precarizzazione del lavoro piuttosto che quella di una stabilizzazione. Del resto, non può essere ignorato che offre ad una platea più estesa di interlocutori rispetto al passato, una soluzione tampone per far fronte alle temporanee difficoltà di tipo organizzative.
Dal punto di vista applicativo l'istituto dello scavalco di eccedenza alimenta diversa criticità, con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro.
Su questo aspetto l'Aran con parere n. 2635/2023 ha affermato che è orientamento consolidato, anche della giurisprudenza contabile, che la prestazione resa da un dipendente di ente locale a tempo pieno, al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, si inquadra all'interno di un nuovo rapporto di lavoro.
Il trattamento economico e giuridico è stabilito in conformità ai criteri ed ai parametri fissati dal contratto nazionale, vigente nel tempo, nel limite massimo delle 12 ore settimanali, con il conseguente giusto riproporzionamento di tutti gli istituti contrattuali.