Concorsi, assunzione a contratto, polizia locale e incarichi di elevata qualificazione
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Valutazione dei titoli di studio nei concorsi pubblici
È legittimo che, in un concorso pubblico per il quale è richiesto il solo diploma di scuola secondaria superiore (ex categoria C), l’amministrazione attribuisca lo stesso punteggio alla laurea triennale e a quella magistrale o specialistica. Tale scelta, adottata per favorire una più ampia partecipazione e assicurare parità di trattamento tra candidati con percorsi accademici diversi, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa e risulta coerente con i principi di ragionevolezza e non discriminazione. Questa impostazione è stata confermata dal Tar Puglia-Bari, sezione I, con la sentenza 4 luglio 2025, n. 913.
Assunzioni a contratto (articolo 110 del Tuel)
Con l’ordinanza n. 17866 del 2 luglio 2025, la Corte di Cassazione (sezione lavoro) ha chiarito che le assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del TUEL non richiedono la dimostrazione di “esigenze gestionali straordinarie” e non costituiscono un abuso del diritto secondo la normativa europea.
L’articolo 110 distingue chiaramente due tipi di contratti:
Comma 1: consente assunzioni per coprire posti in pianta organica ritenuti essenziali per il funzionamento ordinario dell’ente. È il caso delle figure dirigenziali o dei responsabili di strutture complesse.
Comma 2: prevede assunzioni al di fuori della dotazione organica per esigenze temporanee e specialistiche, non ordinarie.
Se non vengono rispettati i requisiti previsti da ciascun comma, i contratti risultano nulli e il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno, da dimostrare in giudizio.
Comandante della Polizia Locale: incarico riservato a dirigenti
È illegittimo affidare l’incarico di comandante della Polizia Locale a un funzionario privo di qualifica dirigenziale, quando nell’ente è presente un dirigente. La normativa richiede non solo l’inquadramento nella categoria apicale, ma anche il possesso della qualifica apicale, da intendersi – nel caso in esame – come qualifica dirigenziale. L’ente non può derogare a questo vincolo normativo, che tutela l’organizzazione e l’efficienza della funzione. Questo principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 8 luglio 2025, n. 5909.
Incarichi di elevata qualificazione: mancanza o illegittimità del provvedimento formale
L’Aran, nella newsletter n. 10 del 7 luglio 2025, ha richiamato l’ordinanza della Corte di Cassazione (sezione lavoro, n. 14910 del 4 giugno 2025), secondo cui il dipendente che esercita di fatto le mansioni proprie di una posizione organizzativa ha diritto all’intero trattamento economico corrispondente, anche in assenza di un formale provvedimento di conferimento.
Questo orientamento, già espresso in precedenti pronunce della Cassazione (SU n. 2583/2007 e n. 3814/2011), è coerente con il principio costituzionale della giusta retribuzione per il lavoro svolto (articolo 36 della Costituzione).
Pertanto, se l’amministrazione consente lo svolgimento delle mansioni, non può negare il relativo trattamento economico per il solo fatto di non aver adottato un provvedimento formale.