Appalti

Demanio marittimo, è incostituzionale imporre al nuovo concessionario l' indennizzo al precedente

Bocciata dalla Consulta parte della legge regionale del Veneto sulle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative

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di Pietro Verna

La norma della Regione Veneto (legge regionale 33/2002) in materia di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative che impone al concessionario subentrante il pagamento di un indennizzo a favore del concessionario uscente è incostituzionale per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettere e) e f) della Costituzione. Questo obbligo contrasta con l'articolo 49 del codice della navigazione, che esclude ogni rimborso a favore del concessionario subentrante che abbia realizzato opere inamovibili destinate a essere acquisite al demanio, nonché con l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 59/2010 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» (cosiddetta direttiva Bolkestein), a mente del quale «nei casi di cui al comma 1» - ossia laddove il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato - «il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo».

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 222/2020 pronunciandosi sull'ordinanza con la quale il Tar Veneto aveva promosso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54 della legge regionale, nella parte in cui ha previsto che:

• ai fini del rilascio di nuove concessioni, il Comune debba acquisire dall'originario concessionario una «perizia di stima asseverata da un professionista abilitata da cui risulti l'ammontare del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione» (commi 2 e 3);
• le domande di nuova concessione siano corredate, «a pena di esclusione dalla procedura comparativa», da atto unilaterale d'obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo», e che il rilascio della concessione sia condizionato al pagamento dell'indennizzo, in mancanza del quale si procederà all'aggiudicazione «nei confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa» (comma 4);
• la misura dell'indennizzo al gestore uscente sia pari «al novanta per cento» dell'ammontare del valore risultante dalla perizia di stima (comma 5).

Disposizioni che, ad avviso della Regione, non sarebbero state in contrasto con la direttiva Bolkestein, che riconosce la necessità di «garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti» (considerando n. 62) e che consente agli Stati di adottare garanzie per l'ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore uscente (articolo 12). Tant'è che la Regione aveva anche chiesto alla Consulta di restituire gli atti al Tar, al fine di consentirgli di interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia Ue sulla seguente questione: «se gli articoli 49 e 56 del TFUE e l'articolo 12 della direttiva servizi ostino a una normativa nazionale o regionale che riconosca un'adeguata remunerazione dei capitali investiti dal concessionario uscente, configurando questi un "indebito vantaggio" al prestatore uscente […] ovvero se questo genere di misure sia consentito dal diritto sovranazionale» e, in alternativa, di «rivolgere il medesimo interpello onde accertare la possibile contrarietà al diritto dell'Unione europea dell'articolo 49 del codice della navigazione».

La sentenza
Diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, il Giudice delle leggi ha confermato il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui:
• l'obbligo di versare un indennizzo al concessionario uscente incide «sulle possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento» (sentenza Corte costituzionale n. 157/2017). Sentenza che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 31/2016, («in caso di area già oggetto di concessione […], al concessionario uscente è riconosciuto il diritto a un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione»);
• le norme che stabiliscono i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (sentenze n. 161/2020, n. 109/2018 e 1/2019), con la conseguenza che al legislatore regionale non è consentito sostituirsi al legislatore statale neanche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, come nel caso di specie, non si sia avvalso di una facoltà attribuitagli dalla normativa europea.

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