Dirigenti, escluso il diritto all’incarico con mansioni equivalenti
Secondo la disciplina del pubblico impiego alla qualifica dirigenziale corrisponde l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi di qualsiasi tipo
Secondo la disciplina del pubblico impiego alla qualifica dirigenziale corrisponde l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualsiasi tipo e pertanto alla dirigenza non si applica la regola dello jus variandi ex articolo 2103 del codice civile, secondo cui il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti.
A fronte di ciò, non trovando applicazione la regola dell’equivalenza delle mansioni, non può sostenersi che la ...