Distacchi, gestione economale e debito di custodia: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Incarichi presso altre amministrazioni
La possibilità di impiegare il personale di un’altra amministrazione prevista dall’articolo 1, comma 557, legge 311/2004 è operativa «soltanto a favore di taluni enti espressamente indicati dalla disposizione». La norma prevede espressamente l’utilizzo di dipendenti a tempo pieno di «altre amministrazioni locali» da parte dei «Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, [de]i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, [del]le comunità montane e [del]le unioni di comuni», previa autorizzazione dell’amministrazione di provenienza. Consentire l’utilizzo di personale anche presso una pubblica amministrazione diversa da quelle indicate … (amministrazioni statali o enti pubblici non economici) determinerebbe la possibilità di situazioni paradossali, in base alle quali, ad esempio, dei dipendenti a tempo pieno di un Comune di dimensioni ridotte (e con conseguentemente ridotte disponibilità di bilancio) potrebbero essere utilizzati da «amministrazioni statali o enti pubblici non economici» di grandi dimensioni (e talvolta in surplus di personale), privando - in toto o comunque parzialmente - il piccolo Comune di importanti (e fondamentali) risorse umane, solo e soltanto in base all’autorizzazione concessa dall’amministrazione di appartenenza, slegata da qualsivoglia razionale e obiettiva giustificazione e concessa per altre e differenti motivazioni.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 110/2024
Gestione economale
Le spese economali rivestono carattere residuale e minimale e rispondono alla esigenza di consentire all’amministrazione di far fronte con immediatezza a spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di spesa potrebbe determinare un ostacolo al buon andamento, in termini di efficacia, efficienza e speditezza dell’azione amministrativa. Poiché dunque, si tratta di una gestione in deroga, sia alla programmazione che all’ordinario procedimento di spesa, l’economo è obbligato a utilizzare il fondo economale per le sole spese tassativamente previste dal regolamento, a prescindere da ogni valutazione in ordine all’utilità diretta delle spese effettuate. Nondimeno, il superamento dei limiti di spesa, seppure sia indicativo di una gestione non regolare, non determina di per sé un ammanco, addebitabile al contabile per liquidare il quale è altresì necessario che la spesa sostenuta, oltre al superamento del limite previsto, non rientri tra quelle previste nel regolamento.
Sezione seconda giurisdizionale Centrale D’appello - Sentenza n. 197/2024
Debito di custodia e consegnatari
Solo i consegnatari per debito di “custodia” (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non lo sono i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi). Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino; di conseguenza è l’esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della “gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell’agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al “discarico o all’addebito” (configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito”. Sussiste l’obbligo di custodia quando «i beni di proprietà dell’ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell’amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un’attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all’espletamento delle funzioni istituzionali»; ricorre, invece, l’obbligo di vigilanza ogni qualvolta «i beni, previamente inventariati, siano “messi in uso”, mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell’attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall’ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici». Non deve ritenersi sussistente l’obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all’ufficio destinatario degli stessi.
Sezione giurisdizionale della Campania - Sentenza n. 442/2024
Il ruolo del revisore nel controllo dei tempi del processo di bilancio alla luce delle modifiche del Dm 25 luglio 2023
di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel