Appalti

Dl Semplificazioni, sempre possibili consegne in via d'urgenza e termini ridotti per gli appalti

Le nuove scorciatoie per le gare e i contratti in corso

immagine non disponibile

di Roberto Mangani


L'articolo 8 del Decreto legge 76/2020 contiene una serie di disposizioni urgenti che riguardano in maniera disarticolata diversi profili sia procedurali sia relativi alla fase di esecuzione del contratto.

In particolare i primi tre commi dettano disposizioni acceleratorie che riguardano sia i procedimenti pendenti, cioè quelli per i quali i bandi e gli avvisi – o l'invio degli inviti in caso di procedure senza pubblicità – sono già stati pubblicati/effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto, sia i procedimenti da avviare a decorrere dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2021: termine così prorogato dalla legge di conversione).
Inoltre, la legge di conversione ha introdotto (articolo 4 – bis) ulteriori disposizioni specifiche relative ai contratti aventi ad oggetto i servizi di pulizia o di lavanderia in ambito

sanitario o ospedaliero.

Consegna in via d'urgenza
Viene generalizzata la possibilità di procedere alla consegna dei lavori e delle forniture e servizi in via d'urgenza – cioè prima della stipula del contratto – che l'articolo 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 consente solo in ipotesi predeterminate. Quest'ultima norma circoscrive notevolmente la possibilità della consegna d'urgenza, prevedendola solo a fronte di due situazioni:
a) eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale;
b) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
In via transitoria dunque – cioè per tutte le consegne di lavori, forniture e servizi che traggano origine da procedure avviate fino al 31 dicembre 2021, rilevando quindi non il momento della consegna ma il momento di avvio della relativa procedura – queste limitazioni vengono eliminate e le stazioni appaltanti possono sempre procedere alla

consegna in via d'urgenza.

La legge di conversione – correggendo opportunamente la precedente formulazione del Dl 76/2020 che lasciava aperti molti dubbi – chiarisce che la consegna in via d'urgenza avviene nelle more della verifica che la stazione appaltante deve compiere in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 e degli altri requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Questa deroga va letta anche alla luce della previsione contenuta nel comma 7 dell'articolo 32 secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti. Poiché la consegna in via d'urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace. Resta peraltro la perplessità di avviare l'esecuzione del contratto ancora prima dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, con le inevitabili complicazioni per l'ipotesi in cui la verifica dei requisiti avesse esito negativo e l'esecuzione del contratto sia iniziata.

Restano ferme le previsioni di tutela contenute al medesimo comma 8 dell'articolo 32. Così se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e poi non si addivenga ala stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione. Resta da capire se questa previsione sia applicabile per analogia anche all'ipotesi in cui l'aggiudicazione non divenga definitiva per la verifica negativa sul possesso dei requisiti.

Il sopralluogo

Viene introdotta una limitazione all'obbligo di effettuazione del sopralluogo – o alla consultazione dei documenti di gara – che può essere imposto dall'ente appaltante a pena di esclusione dalla procedura di gara solo qualora tale obbligo sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.
In realtà la ratio del sopralluogo non risponde unicamente all'esigenza dell'ente appaltante di avere offerte affidabili, ma anche a quella dei concorrenti di poter formulare tali offerte con cognizione di causa, cioè dopo avere effettuato una visita dei luoghi – o una consultazione dei documenti – che consenta di avere a disposizione tutti gli elementi necessari a tal fine.

Resta quindi il dubbio se, fermo restando che in linea generale il sopralluogo non costituisce più un obbligo a carico dei concorrenti da poter imporre a pena di esclusione, sia comunque consentito agli stessi di richiederlo e in questi termini si possa configurare – in senso opposto - un obbligo dell'ente appaltante a concederlo.

Riduzione dei termini
Per le procedure ordinarie (aperte, ristrette e competitive con negoziazione) viene prevista in via generalizzata la riduzione dei termini che le corrispondenti norme del D.lgs. 50 (articoli 60, comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5 e 74, commi 2 e 3) consentono solo in caso di urgenza.
Per raggiungere questo risultato viene stabilito che la riduzione dei termini opera in via assoluta, senza necessità che gli enti appaltanti debbano giustificare le ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti senza necessità di doverne dare alcuna motivazione.

Programmazione
Viene meno l'obbligo di inserimento preventivo degli interventi da avviare nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50 (programma triennale dei lavori pubblici, programma biennale degli acquisti di beni e servizi e loro aggiornamenti annuali).
Ciò significa che le relative procedure di affidamento possono essere avviate anche se i relativi interventi non siano previsti dai richiamati documenti di programmazione. Questa possibilità è tuttavia sottoposta a una specifica condizione: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 76/2020 gli enti appaltanti devono procedere a un aggiornamento dei documenti di programmazione tenendo conto degli effetti conseguenti all'emergenza COVID (il che fa ritenere che gli interventi da inserire in sede di aggiornamento debbano essere correlati a tale emergenza).
Termine per la conclusione delle procedure in corso. A fini ulteriormente acceleratori è stabilito che per le procedure di gara il cui termine di presentazione delle offerte sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 – e fermo restando il periodo di sospensione dei termini delle procedure di gara introdotto dal Decreto legge "cura Italia" - gli enti appaltanti devono adottare il relativo provvedimento di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020.
Non sono tuttavia previste specifiche sanzioni per il mancato rispetto di questo termine, neanche sotto il profilo dell'indice sintomatico di un'eventuale responsabilità per danno erariale. Si tratta quindi di un termine meramente sollecitatorio.

Accordi quadro
Anche in questo caso viene introdotto un termine sollecitatorio per accelerare l'attuazione degli Accordi quadro che siano efficaci alla data di entrata in vigore del DL 76/2020. E' infatti stabilito che gli enti appaltanti vi debbano dare esecuzione provvedendo entro il 31 dicembre 2020 all'affidamento dei singoli appalti basati sugli accordi quadro, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 del D.lgs. 50 e nei limiti delle risorse disponibili.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©