Il Commento Appalti

Dl Semplificazioni, stipula del contratto a ogni costo ed esecuzione in via d'urgenza generalizzata

Il provvedimento impone al responsabile unico una veloce conclusione del procedimento per assicurare l'esecuzione dell'appalto

di Stefano Usai

Il Dl Semplificazioni sembra avere una precisa filosofia nel momento in cui impone al Responsabile unico una veloce conclusione del procedimento e, soprattutto, un impegno particolare nel giungere alla stipula del contratto d'appalto per assicurarne l'esecuzione. In questo senso devono essere lette le modifiche al comma 8 dell'articolo 32 del Codice.

La stipula dei contratti
L'articolo 4 dello schema di Dl dispone in modo più incisivo sull'obbligo del Rup di giungere alla stipula del contratto. Secondo il Codice, alla stipula si deve giungere entro 60 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione diviene definitiva (per effetto della verifica positiva del possesso dei requisiti), il Dl prevede che l'eventuale differimento del termine possa essere concordato con l'aggiudicatario purchè con adeguata giustificazione. L'inciso aggiunto al comma 8 dell'articolo 32 del Codice impone, infatti, che il differimento concordato sia accompagnato dall'interesse, in ogni caso, «alla sollecita esecuzione del contratto».
L'impulso verso una celere sottoscrizione del contratto emerge però, in particolare, dai nuovi periodi (ben tre) che verranno aggiunti al comma 8 dell'articolo 32. I nuovi periodi, nel dettaglio, prevedono che «la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto».
Il legislatore del Dl ritorna quindi sulla questione dell'inerzia/comportamento dei funzionari e nel caso specifico sulla responsabilità del dirigente interessato dall'appalto che dovrà procedere con la firma sul contratto. Circostanza, quindi, che spingerà quest'ultimo a una continua attività di sollecitazione del Rup affinchè esegua tempestivamente i vari adempimenti.
Inoltre, la norma - per evitare comportamenti defatigatori - precisa che non costituisce una adeguata giustificazione della mancata stipula «la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto».
Rimane ferma invece la «quarantena» determinata dalla necessità di rispettare il termine dello «stand still» prima della stipula (i 35 giorni canonici dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai vari controinteressati) ovvero quanto disposto nei commi 9-11 dello stesso articolo 32.
Il periodo di chiusura, forse a temperare l'estremo rigore della norma prevede, per la stazione appaltante, la «facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione».

L'esecuzione in via d'urgenza
Per evitare danni all'appaltatore e alla stazione appaltante, l'articolo 8 del Dl prevede, anche per gli appalti in fieri all'entrata in vigore del provvedimento o quelli che venissero avviati successivamente purchè entro il 31 luglio 2021, un'autorizzazione generalizzata alla consegna dei lavori, servizi e forniture in via d'urgenza, ferme restando le verifiche sulle cause di esclusione.
Sempre per gli appalti in fieri e quelli avviati una volta in vigore è possibile contingentare la richiesta di sopralluogo «nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 esclusivamente» al caso in cui questo adempimento risulti «strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare».
Ulteriore obbligo di motivazione, quindi, da parte del Rup che dovrà essere specificato sul sito della stazione appaltante, nel caso di bandi già pubblicati, o con comunicazioni ad hoc nel caso in cui gli operatori siano già stati invitati.
Da notare che per il tempo di queste deroghe generalizzate, quindi fino al 31 luglio 2021, sarà possibile avviare le procedure di affidamento anche se i lavori o le acquisizioni di beni e servizi non siano stati previsti nella programmazione dei lavori o dei servizi e forniture come imposto dall'articolo 21 del Codice. Sempre che, si legge a chiusura della lettera e) comma 1 dell'articolo 8 del Dl, «entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del (…) decreto» la stazione appaltante «provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19» per l'inserimento dei vari interventi che si rendesse necessario avviare.