Personale

Dm assunzioni, nessuna deroga al nuovo regime

Se non quando il legislatore abbia voluto espressamente prevedere come nel caso dell'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Non sono possibili deroghe al regime assunzionale dettato dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, se non espressamente previste dalla legge. Né gli enti soggetti al decreto possono optare per un diverso riferimento per l'individuazione del proprio tetto di spesa di personale, quale l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Queste le conclusioni raggiunte, a consolidamento della posizione assunta fin dall'inizio dalle Sezioni regionali di controllo, dalla Corte dei conti per la Lombardia con la deliberazione n. 96/2022.

Un Comune chiede in sostanza se ci siano margini di discrezionalità nel determinare la propria capacità assunzionale, toccando un tasto piuttosto interessante e che ha indotto qualche dubbio negli operatori della materia, ovvero il rapporto tra le nuove regole assunzionali e il vecchio, e tuttora vigente, comma 557 (o 562).

I magistrati lombardi ricostruiscono in dettaglio la nuova disciplina, ponendo attenzione a un aspetto centrale: il Decreto Crescita, attraverso il calcolo del rapporto di sostenibilità finanziaria (fondato sulla relazione tra spesa di personale ed entrate correnti), impone anch'esso, come il tetto di legge storico, l'individuazione di un limite di spesa invalicabile, espressione numerica, in questo caso, della "soglia".

Un tetto di spesa determinato in modo differente rispetto a quello di cui al comma 557, che in molti casi può risultare inferiore a quest'ultimo, anche per un ente "virtuoso".

In effetti la consistente emorragia di personale che gli enti locali hanno registrato negli ultimi anni fa sì che in molte realtà la spesa di personale odierna risulti - di per sé - anche notevolmente più bassa di quella assunta come riferimento dalla legge 296/2006 (calcolata, come noto, sulla media 2011/2013 o, per il comma 562, guardando all'anno 2008).

Ecco che anche un Comune "virtuoso", pur capace di espandere la propria spesa di personale rispetto all'ultimo rendiconto, potrebbe comunque vedersi imporre dall'articolo 33, comma 2, un "tetto" più basso di quello della finanziaria 2007.

Il persistere nell'ordinamento di quest'ultima norma può allora spingere a un banale interrogativo: è possibile rifarsi a questo vincolo, se più favorevole, derogando al Dm assunzioni? La risposta, come detto, è negativa.

Il nuovo sistema, infatti, è totalmente sostitutivo del precedente, e costruisce la capacità di assumere non più preoccupandosi banalmente di non esorbitare un valore storico, ma sulla libertà di accrescere dinamicamente la spesa di personale se le amministrazioni incrementano anche, in una spirale virtuosa, le proprie entrate.

Nessuna deroga è consentita quindi se non quando il legislatore l'ha voluta espressamente prevedere: a tal proposito la Corte richiama l'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020, che «porta fuori» dal raggio di azione del Dm la spesa correlata alle assunzioni disposte da specifiche disposizioni di legge ed etero-finanziate.

D'altronde, per meglio orientarsi di fronte alla coesistenza delle due norme, soccorrono due considerazioni:
• in molti casi un ente la cui spesa di personale fosse prossima al tetto 2011/2013 al sopraggiungere delle nuove regole, si troverebbe evidentemente oggi, se "virtuoso" e in grado di assumere unità in più, a superarla: in questa ipotesi soccorrerebbe l'articolo 7, comma 1, del Dm 17 marzo 2020, che consente, in questa ipotesi, di tenere fuori dal comma 557 e 562 la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato realizzate usando i nuovi spazi assunzionali;
• inoltre le disposizioni del Decreto Crescita paiono introdotte dal legislatore in via sperimentale, con un orizzonte temporale che si proietta, per ora, fino al 2024 e con l'espressa previsione della possibile revisione dei valori soglia. Per questo ha senso il mantenimento nell'ordinamento del vecchio vincolo giuscontabile, che potrebbe tornare protagonista se si scegliesse di rivedere l'attuale impostazione.

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