Durc di congruità obbligatorio anche per i contratti frazionati
La Commissione delle casse edili pubblica un nuovo pacchetto di risposte ai dubbi degli operatori:quando i singoli affidamenti sono sotto la soglia di 70mila euro restano le verifiche sulla manodopera
Il frazionamento dei contratti non può essere utilizzato per aggirare il Durc di congruità. Lo spiegano le ultime Faq pubblicate dalla Commissione nazionale delle casse edili, che analizzano con diversi casi pratici gli incroci tra la verifica di congruità della manodopera e le regole in materia di bonus casa (cessione dei crediti compresa).La legge, va ricordato, prevede che prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati con le detrazioni fiscali, i committenti abbiano l'obbligo di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità della manodopera nel cantiere, se l'opera complessiva supera i 70mila euro. Succede, però, che il cantiere sia oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70mila euro. Cosa si fa in questi casi? Per la Cnce «l'opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70mila euro». Il frazionamento, quindi, non consente di aggirare gli obblighi di legge, quando l'importo totale del cantiere sia pari o superiore a 70mila euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità. «All'atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di Cnce Edilconnect, pertanto, - spiega la risposta - ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell'opera», e insieme a questo «l'importo dei lavori edili del singolo contratto». In questo modo, si arriverà a più attestazioni di congruità.
I lavori agevolati
La Commissione, poi, spiega come procedere quando un cantiere di importo superiore a 70mila euro abbia al suo interno una parte che accede al sismabonus e una che accede all'ecobonus, con contabilità separate (e relativi pagamenti separati) anche per la cessione dei crediti. In questi casi, anche nell'ipotesi di un unico contratto di affidamento, «l'impresa affidataria potrà inserire in Cnce Edilconnect un cantiere per il sismabonus e uno per l'ecobonus». In questo modo sarà possibile richiedere, prima dei diversi saldi finali, una distinta attestazione della congruità «rispetto alla parte di opera conclusa per prima».Sui lavori di superbonus, viene poi chiarito che l'attestazione di congruità della manodopera non è in nessun modo necessaria per l'ottenimento delle asseverazioni tecniche e di congruità dei costi. Mentre, sul fronte della cessione dei crediti, viene spiegato che «nel valore dell'opera complessiva» che porta al calcolo dei 70mila euro non rientrano i costi degli oneri relativi alla cessione.
Il montaggio dei serramenti
Le risposte tornano, poi, su un tema già molto dibattuto: quello del montaggio dei serramenti, sui quali era stata già fornita una precedente risposta (n. 2 del 3 maggio 2022). In sostituzione di quella Faq, ora la Cnce spiega che «l'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità». Il caso è quello, molto frequente nella pratica, delle imprese che applicano il contratto metalmeccanico.
La correzione degli errori
Infine, viene affrontato il caso dell'annullamento di un'attestazione di congruità. «Laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell'attestazione di congruità o nel caso in cui l'importo dei lavori non sia stato aggiornato (ad esempio, per variazioni in corso d'opera)», l'impresa affidataria potrà chiedere alla Cassa edile di cancellare l'emissione dell'attestazione, invalidandola. A quel punto potranno essere portate le modifiche necessarie ai dati, chiedendo poi l'emissione di una nuova attestazione.