La congruità non si applica all'impresa non edile che installa serramenti
Le nuove risposte alle faq della Cnce. Le ultime indicazioni operative per il rilascio del durc, in vista dell'entrata in vigore - dal 1 marzo - dell'alert automatico sulla congruità
«L'attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all'applicazione dell'istituto della congruità». Lo precisa la Commissione nazionale paritetica delle Casse edili nelle ultime faq pubblicate l'8 febbraio, in vista dell'entrata in vigore - il 1 marzo - del nuovo sistema di alert automatico legato alla verifica della congruità in edilizia. La procedura - concordata tra le parti interessate nell'accordo sottoscritto il 7 dicembre scorso - rende allo stesso tempo più rapida e più estesa l'attività di controllo sul rispetto delle norme di contrasto all'impiego irregolare di manodopera nei cantieri edili. La non congruità del cantiere fa scattare per l'impresa inadempiente la segnalazione alla banca dati nazionale delle imprese irregolari (Bni). Comprensibile, dunque, l'attenzione degli operatori ai vari aspetti operativi e al perimetro applicativo delle norme sulla congruità.
In questa prospettiva è interessante la risposta data dalla Cnce alla domanda se il «montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile». La citata risposta pubblicata l'8 febbraio - come segnala la stessa Cnce - sostituisce la diversa risposta data alla medesima domanda in una delle faq pubblicate il 3 maggio scorso. In quell'occasione (faq n.2) si escludeva l'applicazione della congruità per la fornitura e posa in opera da impresa con contratto diverso da quello edile; ma si aggiungeva che «laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall'impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l'attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell'ambito dei lavori edili, con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell'istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall'impresa non edile) nel costo dei lavori edili». Stessa cosa nel caso «in cui l'impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa».
Correzione dell'attestazione errata
Tra le risposte alle Faq pubblicate l'8 febbraio la Commissione delle Casse edili conferma (Faq n.4) che, nel caso di cantieri privati, nel valore dell'opera complessiva (ai fini del valore soglia di 70mila euro) non rientrano costi e oneri relativi alla cessione dei crediti. Nella risposta alla Faq n.5 si spiega come procedere per annullare un'attestazione di congruità emessa e richiederne una nuova con le correzioni apportate. Tale procedura - si afferma - è possibile «laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell'attestazione di congruità o nel caso in cui l'importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d'opera)». In questo caso, «su richiesta dell'impresa affidataria, pertanto, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà procedere alla disabilitazione del "Codice di autorizzazione", necessario per verificare l'esistenza dell'attestazione che invaliderà l'emissione precedente. In tal modo sarà riattivato il cantiere al fine di apportare le modifiche necessarie, a seguito delle quali sarà possibile effettuare una nuova richiesta di emissione di attestazione di congruità».
Come (e quando è possibile) giustificare la non congruità
È possibile - si legge nella Faq n.7 - giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari? La risposta della Cnce è positiva. «Nel caso di lavorazioni particolari - si spiega - l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio, autocertificato dall'impresa, giustifica il mancato raggiungimento dell'importo di manodopera (per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023)». «Dal 1 marzo 2023 - si aggiunge - tali fattispecie andranno giustificate attraverso l'esibizione di idonea documentazione, attestante tali specificità».
Verifica della congruità il quinto giorno del mese
Quando il cantiere non risulta avere raggiunto la manodopera attesa, la regola concordata tra le parti del sistema automatico di alert prevede che il sistema automatico aspetti «il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere». Restava però non specificato quale dovesse essere il "primo giorno utile". Nelle indicazioni applicative pubblicate l'8 febbraio, la Cnce, specifica che «per "1° giorno utile", dal momento che è necessario acquisire i versamenti della Cassa dell'ultimo mese, si propone il 5 del mese, per dare a tutti il tempo di trasmettere i versamenti». Entro questa data, la Cassa inviterà l'impresa a chiedere l'attestazione; in caso contrario l'impresa sarà segnalata come irregolare alla Banca dati delle imprese irregolari.