Urbanistica

Efficienza energetica, ecobonus condizionato anche alla riduzione del rischio incendi

L'obbligo è previsto dalla nuova direttiva Ue 2018/844 sulle prestazioni energetiche degli edifici recepita con il Dlgs 48/2020. Dm attutivi entro l'11 luglio

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di Mariagrazia Barletta

Ai fini dell'accesso agli incentivi fiscali, vanno individuati specifici requisiti che permettano di integrare gli interventi di efficientamento energetico con le azioni volte alla riduzione del rischio incendi. A stabilire questo nuovo legame tra gli interventi per il risparmio energetico, ammessi all'ecobonus, e gli interventi per la riduzione del rischio incendi, deve essere la strategia di ristrutturazione a lungo termine che l'Italia deve mettere a punto al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.

L'obbligo di mettere in connessione l'efficientamento energetico con l'antincendio, utilizzando come veicolo della novità la strategia nazionale di ristrutturazione del parco immobiliare, deriva dal Dlgs 48 del 2020 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva Ue 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici. Saranno i decreti attuativi a delineare nel dettaglio i punti di contatto tra le prestazioni energetiche e la sicurezza antincendio, ma la portata innovativa della nuova misura sta nell'aver messo in collegamento diretto la definizione dei requisiti antincendio con gli sgravi fiscali.

Secondo la direttiva Ue 2018/844 «ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici». L'Italia fa un passo in più e, non solo trasforma in obbligo ciò che nella direttiva è un suggerimento, ma assegna alla strategia nazionale di ristrutturazione il compito di integrare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici con quelli per la riduzione del rischio sismico e di incendio, attraverso l'individuazione di precisi requisiti, validi per l'accesso agli sgravi fiscali. Tutto ciò per «ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici», si legge nel Dlgs.

Inoltre, il Dlgs 48 del 2020 prevede che la strategia di nazionale ristrutturazione venga adottata, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, entro l'11 luglio 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs). La strategia nazionale - che principalmente dovrà passare in rassegna, e rendere più efficienti, le azioni messe in atto finora per migliorare la qualità energetica del parco immobiliare nazionale (pubblico e privato, residenziale e non residenziale) - entra a far parte del piano nazionale integrato per l'energia ed il clima, ossia del documento programmatorio con orizzonte decennale che gli Stati membri presentano alla Commissione Ue e aggiornano ogni tre anni.

Il principio di integrazione dei requisiti di efficienza energetica con le azioni di riduzione del rischio incendi viene rafforzato dal Dlgs 48 del 2020, sempre in linea con i contenuti della direttiva Ue 2018/844, anche attraverso un'altra previsione. In particolare, il Mise, di concerto con altri dicasteri (il decreto non nomina il Viminale che ha competenza esclusiva sulla prevenzione incendi) e acquisita l'intesa in Conferenza unificata, nell'aggiornare i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, deve definire anche la compatibilità tra i requisiti energetici e quelli di sicurezza antincendio, da rispettare sia nel caso di nuove costruzioni che di ristrutturazioni importanti.

Attualmente, va ricordato, nel caso di interventi di efficientamento su condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, laddove i lavori coinvolgano almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle facciate che compongono l'edificio, i progettisti sono tenuti a porre attenzione agli obiettivi primari di protezione dagli incendi sanciti dal Dm del ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, tenendo in considerazione anche i contenuti della guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco.

Dunque, per gli edifici di civile abitazione, i requisiti antincendio da rispettare in caso di lavori volti al risparmio energetico (ad esempio di coibentazione termica), sono definiti dalla normativa e da una linea guida (di carattere non cogente). Legare i requisiti antincendio agli incentivi fiscali, però, potrebbe generare un'applicazione più diffusa di tali requisiti (ad esempio anche per altezze inferiori a 24 m) e incentivare i condomìni, che dovessero risultare non a norma, a mettersi in regola anche sotto il profilo della prevenzione e protezione dagli incendi.

Il Dlgs n.48/2020 pubblicato in Gazzetta

Il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta

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