Urbanistica

Edilizia privata, nessun titolo necessario per il pergolato dell'attico in centro storico

Lo afferma il Tar Lazio, che definisce la struttura in legno poggiata sul pavimento «arredo da terrazzo»

di Annarita D'Ambrosio

Non necessita di alcuna autorizzazione il pergolato costituito da « travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento, con copertura costituita da plastica e rampicanti, in cannicciata». La precisazione è contenuta nella sentenza del Tar Lazio 5634/2021, che definisce la struttura «arredo da terrazzo, come tale non richiedente il rilascio del permesso di costruire e non assoggettata al conseguente ordine di demolizione». La pronuncia afferma la non necessità di titolo edilizio anche sulla terrazza di un appartamento nel centro della capitale e avrà riflessi sui numerosi contenziosi in atto, fatta salva la questione civilistica del decoro architettonico. A rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale la proprietaria dell'appartamento in condominio cui una determinazione dirigenziale di Roma Capitale aveva intimato, insieme ad altri abusi, l'abbattimento del pergolato, perché privo di titolo edilizio. Contestava la decisione la donna, proprietaria sin dagli anni '80 dell'appartamento con terrazzo, ampliato di 10 metri quadrati con concessione edilizia in sanatoria nel 2003, esteso ulteriormente con l'acquisto nel 2002, di una porzione di terrazzo adiacente. Gli abusi edilizi che le erano stati contestati dalla Polizia municipale, nel corso di un sopralluogo relativo a lavori in vecchi locali condominiali, erano dunque inesistenti, come accertato tra l'altro dalla consulenza tecnica fatta eseguire dalla Procura di Roma. Ricorso della proprietaria in parte fondato e meritevole di accoglimento, perciò, secondo il Tar Lazio, che definisce pienamente legittime le opere presenti compreso il pergolato di circa 120 metri quadrati che è arredo da terrazzo. Richiamando Consiglio di Stato 5008/2018, Tar Lombardia, Brescia 646/2018 e Tar Campania, Salerno, 851/2020, il Tar Lazio conferma che il pergolato è «una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, è una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, e non richiede alcun titolo edilizio» a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia.
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