Elezioni, l'errore formale non invalida la consultazione
La mancaza di alcune firme o sigle dei componenti di seggio su qualche pagina del verbale non è motivo di nullità
In materia elettorale la circostanza che la firma o la sigla dei componenti di seggio non sia stata apposta in ogni pagina del verbale sezionale non costituisce motivo di nullità. Invero, come chiarito dal Tar Campania nella sentenza 759/2021, mentre la sottoscrizione in calce al verbale significa accettazione del relativo contenuto da parte dei componenti del seggio, la firma o vidimazione o siglatura di ciascun foglio costituisce una «formalità» di garanzia contro possibili sostituzioni o alterazioni di una parte dell'atto a opera di terzi estranei al seggio stesso. Manomissioni che però si badi, invalidano le procedure elettorali solo se circostanziate, segnalate e quindi (eventualmente) riscontrate.
Il principio della «strumentalità delle forme»
In ambito elettorale sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle «sostanziali», tali cioè da influire sulla autenticità e sulla libertà di voto. E ciò in quanto nell'osservanza del principio di «strumentalità delle forme», la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato. Pertanto non possono comportare l'annullamento delle operazioni in questione, i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della schietta espressione del voto; con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della genuina, reale, volontà del corpo elettorale.
Le carenze «macroscopiche»
Applicando il descritto principio, devono essere annoverate tra le irregolarità sostanziali delle operazioni di voto solo le carenze «macroscopiche», tra cui oltre all'omessa sottoscrizione in calce ai verbali di sezione, vanno annoverate ad esempio, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza effettivamente accertata tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.
Le «anomalie trascurabili»
Viceversa, rientrano tra le irregolarità non sostanziali, in quanto tali inidonee a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali, le «anomalie trascurabili», ossia i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o da questi emergenti, che riguardino, di volta in volta, la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti anche con riguardo alle schede complessivamente autenticate, il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio, la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista. Più precisamente la deduzione dell'omessa o inesatta verbalizzazione di questi dati può giustificare la decisione di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali solo se è stata denunciata anche la «concreta» irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto. Diversamente, le anomalie descritte restano e vanno qualificate quali mere omissioni ovvero semplici errori materiali o di trascrizione; ininfluenti, secondari, di nessun conto «vitale».