Imprese

End of waste, prorogato fino al 4 maggio 2023 il termine per l'eventuale revisione del decreto

Nel decreto milleproroghe anche impianti fotovoltaici nei Raee e meno vincoli per i cementifici

di Paola Ficco

Il decreto Milleproroghe contiene alcuni slittamenti di termini in materia ambientale. Tra i più noti e già molto annunciati, si registra quello relativo alla proroga dell'adeguamento alle previsioni del Dm 152/2022 sull'end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Viene infatti prorogato fino al 4 maggio 2023 il termine per una eventuale revisione del decreto, sulla scorta del monitoraggio applicativo in corso. Le imprese hanno tempo fino al 4 novembre 2023 per potersi adeguare sotto il profilo sia amministrativo sia tecnico alle previsioni del decreto, comprensivo delle indicate modifiche che molto ragionevolmente saranno apportate entro maggio. La proroga si è resa necessaria perché i termini del monitoraggio e dell'adeguamento delle imprese erano coincidenti; il che rendeva impossibile ogni azione stante la sovrapposizione delle date.

Sul fronte dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, per i quali sono già state trattenute le quote a garanzia, possono comunicare al Gse e a un sistema collettivo la scelta di partecipare a tale sistema. Il tutto a condizione che tali impianti siano entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012.Slitta al 31 dicembre 2023 la deroga ai quantitativi di rifiuti avviati a recupero energetico nei cementifici. Infatti, in deroga alle autorizzazioni vigenti, per i cementifici autorizzati al recupero energetico di rifiuti con limiti quantitativi orari e giornalieri o riferiti a periodi inferiori all'anno, il quantitativo vincolante è solo quello massimo annuo di utilizzo limitatamente a quanto effettivamente avviato al recupero energetico. L'impianto interessato deve inviare previa comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Arpa.

Rottami ferrosi
Sul fronte dei rottami ferrosi, l'obbligo di inviare la notifica per l'export extra Ue si protrae fino al 31 dicembre 2023 e riguarda le operazioni che superano le 250 tonnellate o le 500 nell'arco di un mese. Per le omissioni di notifiche intervenute fino al 31 dicembre 2022 relative a quantitativi inferiori non si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 30, comma 3, Dl 21/2022 pari al 30% dell'operazione e comunque non inferiore a 30mila euro per ogni operazione. Il ministero dell'Ambiente ottiene la rimessione in termini fino al 1°gennaio 2024 per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.Relativamente alle energie rinnovabili, gli incentivi previsti per la produzione di biometano di cui al Dm 15 settembre 2022 sono estesi alla produzione di idrogeno originato dalle biomasse.

Inquinamento acustico
Slitta al 18 aprile 2024 il termine entro il quale elaborare e trasmettere i piani d'azione per il controllo dell'inquinamento acustico di cui al Dlgs 194/2005 da parte delle autorità indicate dalle Regioni e dei gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di più Regioni (per gli assi stradali e ferroviari principali). La data è invece quella del 18 giugno 2023 se il piano riguarda i servizi pubblici di trasporto e le infrastrutture ricadenti negli agglomerati; invece, se il piano d'azione riguarda i gestori di infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni, compresi gli aeroporti, il termine slitta al 18 luglio 2024.Da ultimo, il Milleproroghe sposta dal 27 agosto 2023 al 27 dicembre 2023 il termine previsto dalla legge 118/2022 (sul mercato e la concorrenza) per la vigenza della delega concessa al Governo per semplificare i procedimenti amministrativi in materia di fonti rinnovabili di energia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©