Il CommentoFisco e contabilità

Enti in equilibrio ma strutturalmente deficitari, gli indicatori sono inadeguati

di Francesco Consiglio (*)

Il comma 1 dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

I parametri di deficitarietà introdotti con il Dm del Ministro dell'Interno di concerto con Il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, non tengono conto dell'attuale composizione degli equilibri di bilancio ne delle entrate, anche di natura straordinaria, che concorrono agli equilibri di parte corrente ai sensi dell'articolo 162, comma 6, del Dlgs 267/2000.

In particolare il parametro 7 relativo ai debiti fuori bilancio non consente di tenere conto dell'applicazione del risultato di amministrazione per il finanziamento dei medesimi debiti. Infatti tale parametro misura il rapporto tra (l'importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3. Si ricorda che la quota del risultato di amministrazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio deriva anche dall'utilizzo di mutui devoluti e /o dalle quota accantonate nel fondo passività potenziali.

Anche i contributi dello Stato per il ripiano dei disavanzi comportano necessariamente il mancato rispetto dei parametro n. 1 e n. 5 , poiché le predette entrate non trovano allocazione nelle entrate correnti ma nelle entrate in conto capitale codice gestione 4.03.07.001 «Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri», con la paradossale situazione che all'aumentare dei trasferimenti volti alla riduzione del disavanzo vi è una diretta correlazione peggiorativa del parametro n. 1. Allo stesso modo anche le entrate da alienazioni patrimoniali, utilizzabili per la riduzione del disavanzo, provocano il medesimo effetto.

(*) Dirigente finanziario comune Reggio Calabria