Urbanistica

Entrate, per i lavori trainati del superbonus si allunga la lista dei beneficiari

Agevolato anche chi ha i titoli sull'immobile ma non ha pagato i trainanti

di Giorgio Gavelli

Lo Speciale Telefisco di mercoledì scorso ha portato ai contribuenti interessati al superbonus alcune certezze in più su alcuni aspetti che da lungo tempo cercavano risposta.

Sotto il profilo soggettivo, è importante la conferma giunta in merito alla possibilità che, all’interno delle varie casistiche possibili, non è necessaria la coincidenza tra colui che sostiene le spese per gli interventi trainanti e colui che paga (e detrae) gli oneri per gli interventi trainati.

Le ipotesi in tal senso sono molteplici, e tutte abbastanza frequenti nella pratica, per cui l’espressa conferma delle Entrate può servire a sbloccare alcuni interventi procrastinati in attesa di chiarimenti, per quanto il principio potesse essere logicamente ricavabile dalle premesse. In effetti, la condizione prevista dal comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 per i “trainati” ecobonus (replicata ai commi 4 e 4-bis per i “trainati” sismabonus) riguarda l’esecuzione congiunta degli interventi, la quale nulla ha a che fare con l’identità soggettiva di chi sfrutta la detrazione, ma – comet noto – si realizza quando le spese dei “trainati” sono sostenute tra l’inizio e la fine lavori del “trainante”.

Le spese tra trainante e trainato

In buona sostanza, l’abbinamento “trainante-trainati” ha un preciso significato: concentrare i lavori agevolati in quegli edifici in cui vengono complessivamente raggiunti i requisiti d’intervento richiesti per il superbonus. È questo l’obiettivo che si intende centrare, per cui poco importa – sotto questo aspetto – chi sostiene effettivamente le spese (purché rientri tra i soggetti agevolabili).

Bene ha fatto l’Agenzia a confermare il principio, che potrà trovare, a titolo di esempio, applicazione in tutte queste fattispecie in cui un soggetto si accolla le spese del “trainante”, dando modo all’altro di sfruttare il Superbonus per i “trainati”:

unità immobiliari in comproprietà tra coniugi, fratelli, eccetera;

unità immobiliari di proprietà di un solo soggetto ma in cui un altro ha titolo per eseguire gli interventi (familiare convivente, coniuge separato assegnatario dell’immobile, convivente di fatto ai sensi all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016, futuro acquirente con preliminare registrato, eccetera);

unità immobiliari con suddivisione delle opere tra proprietario ed inquilino o comodatario (si veda in tal senso anche l’interpello 327/2020);

unità condominiali dove i lavori alle parti comuni sono pagati esclusivamente da uno o più condòmini; bifamiliari con proprietà distinta in cui, per accordo tra le parti, i “trainanti” vengono realizzati da uno solo dei proprietari.

Principio esteso a tutti i bonus

Peraltro, il principio non dovrebbe applicarsi solo al superbonus (dove è importante per via del connubio tra lavori trainanti e trainati) ma anche agli altri bonus, nel senso che ognuno è libero di accollarsi la quota di spese che può sostenere, senza vincoli particolari. Del resto, come ha chiarito già la circolare 24 /E/2020, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta degli altri. Va però ricordato – ma la fattispecie è differente – che se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute solo da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno dei due (circolare 21/E/2010, risposta 2.5).

Complicazioni per le imprese

La questione si complica se l’immobile è di proprietà di una impresa, per via della posizione assunta dalle Entrate con le risposte ad interpello 288 e 307 del 2022, secondo cui in linea di principio andrebbe valorizzato l’utilizzatore dell’immobile, non il proprietario dello stesso. Tale principio, tuttavia, diviene inefficace qualora l’edificio «composto da più unità immobiliari» sia «interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti» non agevolabili, come, appunto, le imprese, a meno che l’unità utilizzata dalla persona fisica non abbia accesso autonomo e sia funzionalmente indipendente. In ogni caso, senza alcuna spiegazione, si introduce una preclusione al bonus per tutti i soci di società commerciale che utilizzano (anche con contratto registrato di locazione o comodato) l’unità residenziale di proprietà della società.

Interpretazione che, pur con comprensibili finalità antiabuso, appare molto “in salita”: forse, se proprio si voleva inserire una “stretta” al di fuori del dettato normativo, si poteva limitare il vantaggio ai contratti (registrati) già in essere alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Peraltro, va ricordato che nei confronti della società semplice (soggetto anch’esso al di fuori del perimetro del 110%) la circolare 30/E/2020 (par. 2.1.3) ha ammesso al superbonus i soci e gli amministratori persone fisiche di società semplici agricole a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.

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